Sentenza del 14/10/2022 n. 219 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa alla qualificazione fiscale di un accordo pubblico con cui il beneficiario di una disposizione testamentaria (figlio) corrispondeva alle sorelle, legittimarie, una somma per reintegrare i loro diritti di legittima. L'Ufficio ha emesso avviso di liquidazione riqualificando l'atto come 'transattivo' e imponendolo con imposta di registro proporzionale al 3% ai sensi dell'art. 29 DPR n. 131/1986. Il notaio (per i privati) ha impugnato l'avviso sostenendo che l'accordo è un atto diretto a reintegrare la legittima, rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e, in quanto atto mortis causa od atto connesso al testamento, assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 43 TUS e della Tabella allegata al DPR n.131/1986.
La decisione
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso annullando l'avviso di liquidazione. In appello l'Agenzia ha chiesto la riforma, ma il giudice d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. È stato affermato che l'accordo rientra nella disciplina dell'art. 43 del D.Lgs. n. 346/1990 e deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (con conseguente esclusione dell'aliquota proporzionale al 3% prevista per le transazioni), con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Norme richiamate
Gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari sono riconosciuti come elementi posti a base della tassazione dell'imposta sulle successioni e, pertanto, vanno assoggettati all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 43.
Norma che disciplina la tassazione degli atti transattivi con imposta di registro in misura proporzionale; il giudice ha ritenuto che non sia applicabile quando l'accordo ha natura di reintegrazione di legittima e collegamento diretto con la successione.
D.P.R. n. 131/1986 - Tabella allegata art. 5
Prevede la tassazione in misura fissa per gli atti e documenti formati per l'applicazione delle imposte sulle successioni; il giudice lo ha richiamato per giustificare la misura fissa sull'accordo.
D.P.R. n. 131/1986 - art. 7 (disposizioni generali)
Richiamato dal notaio e preso in considerazione dal tribunale nell'ambito della corretta applicazione delle disposizioni sulla registrazione e tassazione degli atti relativi alle successioni.
Giurisprudenza: Cass. 6235/1981 e Cass. Ord. n. 1141/2019
La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per affermare che le convenzioni di reintegrazione della legittima hanno natura riconducibile agli atti mortis causa e, dunque, vanno assoggettate all'imposta sulle successioni e, per la registrazione, in misura fissa.
Massime di principio
- Un accordo volto esclusivamente a reintegrare la quota di legittima lesiva di una disposizione testamentaria va qualificato, ai fini tributari, come collegato alla successione e non come semplice transazione: ciò comporta l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa.
- Per valutare la corretta tassazione occorre esaminare la natura e la causa dell'accordo: se la causa è esclusivamente la reintegrazione della riserva ereditaria, prevale la disciplina del Testo Unico sulle successioni (art. 43) rispetto alla disciplina delle transazioni (art. 29 DPR 131/1986).
- La forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata) richiesta dall'art. 43 TUS integra il nesso con la materia successoria e giustifica la tassazione in misura fissa prevista per gli atti relativi alle successioni.
- Non è sufficiente l'esistenza di un pagamento o di una rinuncia apparente per qualificare l'atto come transattivo: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che l'accordo risponde a una volontà negoziale autonoma di transazione e non alla semplice reintegrazione della legittima.
- In pratica, per evitare contestazioni, negli accordi di composizione tra eredi e beneficiari di disposizioni testamentarie è utile esplicitare la causa (es. reintegrazione della quota di legittima) e documentare il nesso con la successione, così da rendere chiaro il regime fiscale applicabile.
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