Cassazione Civile, Ordinanza n. 32619/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto dell'integrale definizione agevolata della controversia fiscale. Ha inoltre compensato le spese del giudizio estinto ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione emessi per il recupero di imposte di registro, ipotecaria e catastale relative all'anno 2008, dopo la revoca di agevolazioni fiscali previste dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982. La società aveva impugnato gli avvisi ottenendo accoglimento in primo grado; l'Agenzia aveva proposto appello, respinto dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza di sospensione e poi chiesto la fissazione dell'udienza per la dichiarazione di estinzione, deducendo di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018; l'Avvocatura dello Stato ha confermato l'avvenuta integrale definizione della lite.
Norme richiamate
art. 5 della legge n. 168 del 1982
Norma posta a base delle agevolazioni fiscali poi revocate dall'ente impositore, che hanno originato gli avvisi di liquidazione impugnati.
È stata richiamata quale base della definizione agevolata della lite, poi effettivamente perfezionata dalle parti.
art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
È stata applicata per disporre la compensazione delle spese del giudizio estinto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti perfezionano una definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L'integrale definizione della controversia determina il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso e consente la declaratoria di estinzione del processo.
- Nel giudizio tributario estinto per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate ove ricorrano i presupposti normativi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992.
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