Cassazione Penale, Sentenza n. 33829/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Biella, all’esito del dibattimento, per reati fallimentari relativi a una società dichiarata fallita il 29 marzo 2017. I rispettivi difensori avevano proposto appello mediante posta elettronica certificata, il 28 maggio 2025 e il 21 giugno 2025, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico mediante il Portale Deposito Atti Penali. La Corte di appello di Torino, con ordinanza emessa de plano, aveva dichiarato inammissibili gli appelli. La prima ricorrente deduceva la violazione delle norme sul deposito e sull’operatività delle deroghe all’obbligo telematico, sostenendo che il portale non aveva consentito il caricamento dell’atto, che era comparso un codice errore e che il deposito era avvenuto nell’ultimo giorno utile; lamentava inoltre il vizio di motivazione per la mancata verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare il portale. Il secondo ricorrente deduceva analogamente l’impossibilità materiale di effettuare il deposito telematico, anche in assenza di un messaggio di errore, nonché la violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 6 CEDU e del principio del raggiungimento dello scopo, sostenendo che l’appello era comunque pervenuto al giudice entro il termine. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative al vizio di motivazione, trattandosi di questione esclusivamente giuridica, e quelle fondate direttamente sulla violazione della Costituzione o della CEDU. Ha inoltre ritenuto irrilevante la previa fissazione e successiva revoca dell’udienza, poiché l’inammissibilità dell’appello può essere dichiarata de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità degli appelli, poiché, dal 1° gennaio 2025, il deposito dell’appello da parte del difensore doveva avvenire esclusivamente mediante il portale telematico, mentre l’invio tramite PEC era modalità non consentita. L’art. 175-bis c.p.p. consente il deposito non telematico in presenza di malfunzionamenti centrali certificati o locali attestati; malfunzionamenti diversi, non certificati né attestati, possono rilevare attraverso la procedura di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., quando siano provati e integrino caso fortuito o forza maggiore. Nel caso concreto mancavano sia una certificazione o attestazione ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p., sia una richiesta di restituzione nel termine, sia riscontri oggettivi dei dedotti malfunzionamenti. Le allegazioni erano generiche e prive di documentazione relativa ai tentativi di deposito, ai tempi, al tipo di errore e alla sua incidenza sull’impossibilità di caricare l’atto. La disciplina è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, poiché prevedibile, diretta a finalità legittime di semplificazione e razionalizzazione del processo e non sproporzionata. È stato inoltre escluso che il raggiungimento dello scopo possa neutralizzare la sanzione di inammissibilità prevista per il mancato rispetto delle forme di presentazione dell’impugnazione.
Norme richiamate
«Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»; le parti private possono anche presentare personalmente l'atto in cancelleria.
L’appello del difensore deve essere depositato secondo le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p.; resta la possibilità per la parte privata di presentare personalmente l’impugnazione con modalità non telematiche.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, anche de plano, quando non siano rispettate le forme previste dalla legge.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione l’inosservanza o erronea applicazione di norme processuali.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è denunciabile in relazione a questioni di fatto, non quale censura autonoma della motivazione posta a sostegno di una soluzione giuridica.
«Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche».
Dopo le date di entrata in vigore indicate dalla disciplina regolamentare, l’appello depositato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile.
Disciplina le deroghe all’obbligo di deposito telematico in caso di malfunzionamento centrale certificato o locale attestato; in tali casi consente il deposito non telematico per la durata del malfunzionamento.
Si applica ai malfunzionamenti non certificati né attestati quando la parte dimostri che la disfunzione, oggettiva e non imputabile, integra caso fortuito o forza maggiore; la restituzione nel termine richiede l’attivazione del procedimento previsto dalla norma.
È richiamato nel testo in relazione alla proposta di concordato formulata dalla difesa, senza incidere sulla decisione della Corte.
art. 3 Cost.
La disciplina che consente il deposito cartaceo personale dell’imputato e il deposito telematico tramite difensore non determina una disparità irragionevole, trattandosi di modalità complementari riferite alla medesima parte processuale.
art. 24 Cost.
La disciplina delle forme di impugnazione non viola il diritto di difesa quando le modalità previste siano accessibili, prevedibili e non rendano impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto.
art. 111 Cost.
La prevedibilità delle forme di accesso al giudice e la digitalizzazione del processo sono compatibili con il principio del giusto processo e con la ragionevole durata.
art. 117, comma 1, Cost.
È richiamato quale parametro interposto in relazione all’art. 6 CEDU, senza che sia stata proposta una specifica questione di legittimità costituzionale.
art. 6 CEDU
Il diritto di accesso alla giustizia può essere sottoposto a condizioni di ammissibilità prevedibili, dirette a uno scopo legittimo e proporzionate; il divieto di eccessivo formalismo non consente di disapplicare le forme processuali stabilite dalla legge.
Il criterio del raggiungimento dello scopo non è applicabile per neutralizzare la sanzione di inammissibilità prevista per il mancato rispetto delle forme di presentazione dell’impugnazione.
art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150/2022
È richiamato il giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina delle impugnazioni telematiche, valorizzato come conferma della compatibilità costituzionale delle sanzioni di inammissibilità per inosservanza delle modalità prescritte.
Massime di principio
- Quando la legge processuale impone al difensore il deposito telematico dell’impugnazione mediante il portale previsto, l’invio dell’atto tramite PEC costituisce modalità non consentita e determina l’inammissibilità dell’impugnazione, anche se l’atto è pervenuto al giudice entro il termine.
- L’art. 175-bis c.p.p. disciplina le deroghe all’obbligo di deposito telematico nei soli casi di malfunzionamento centrale certificato o locale attestato dall’autorità competente; in assenza di tali certificazione o attestazione, il difensore non può procedere automaticamente al deposito con modalità diverse.
- Un malfunzionamento del sistema non certificato né attestato può rilevare ai fini della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. soltanto se la parte dimostra che la disfunzione era oggettiva, non imputabile e integrava caso fortuito o forza maggiore, attivando tempestivamente il relativo procedimento.
- La prova della disfunzione informatica deve essere concreta e riferita al tentativo di deposito: possono assumere rilievo elementi quali schermate di errore, codici identificativi, orari dei tentativi, log, registrazioni del gestore o documentazione dell’assistenza tecnica; allegazioni generiche non sono sufficienti.
- Il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non è deducibile per censurare la motivazione relativa a una questione esclusivamente giuridica; la correttezza della decisione in rito è verificata dalla Corte di cassazione quale giudice dei presupposti della decisione.
- La violazione diretta di norme costituzionali o della CEDU non costituisce autonomo motivo di ricorso per cassazione nei casi non previsti dall’art. 606 c.p.p.; tali norme possono rilevare quale parametro di una questione di legittimità costituzionale, se ritualmente proposta.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non consente di superare la sanzione di inammissibilità stabilita dalla legge per il mancato rispetto delle forme di presentazione dell’impugnazione.
- La disciplina che impone il deposito telematico al difensore, mantenendo la possibilità per l’imputato di presentare personalmente l’impugnazione in forma non telematica, non è di per sé lesiva del diritto di difesa, dell’eguaglianza o del diritto di accesso alla giustizia, purché le forme siano prevedibili e non rendano impossibile o estremamente difficile l’impugnazione.
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