Sentenza del 23/06/2020 n. 1803 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Soccombenza - Compensazione delle spese di lite - Ipotesi eccezionale - Condizioni - Gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare in sentenza - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, in base alla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., applicabile al processo tributario per il richiamo dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, la compensazione delle spese è eccezionale e richiede gravi ragioni esplicitate nella motivazione. Il testo fornito non indica il dispositivo, l’esito concreto del ricorso, l’eventuale regolazione finale delle spese o altri provvedimenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la compensazione delle spese di lite nel processo tributario. S.A. ha contestato, secondo quanto si ricava dal principio riportato, la compensazione disposta senza che fossero esplicitate in sentenza le gravi ragioni che la giustificavano. Il testo non riporta l’atto impugnato, i motivi articolati nel ricorso né ulteriori dati processuali.
Norme richiamate
la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo eccezionalmente, ossia quando ricorrano gravi ragioni le quali devono tuttavia essere esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza sul punto.
La compensazione non è una scelta ordinaria o priva di motivazione: può essere disposta solo in presenza di gravi ragioni, che il giudice deve indicare espressamente nella sentenza.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo contenuto nell'art. 1, co.2, del d. Lgs 546/92
Il richiamo generale alle norme del codice di procedura civile rende applicabile al processo tributario la disciplina dell’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese deve restare un’ipotesi eccezionale: la mera soccombenza non basta a giustificarla.
- Se il giudice compensa le spese, deve indicare in modo esplicito in motivazione le gravi ragioni della decisione; in mancanza, la statuizione sulle spese è censurabile.
- Il principio riportato non consente di ricostruire l’esito concreto della controversia né di stabilire quale parte sia risultata vittoriosa nel dispositivo.
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