Cassazione Civile, Ordinanza n. 19831/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda Iva relativa all'anno d'imposta 2002. Una società aveva indicato in dichiarazione un credito Iva derivante dall'acquisto di un immobile strumentale e ne aveva chiesto il rimborso; l'Amministrazione aveva opposto un diniego di rimborso non impugnato. Successivamente, in seguito a verifica fiscale, era stato emesso un avviso di accertamento che recuperava maggiori ricavi e contestava l'indebita detrazione dell'Iva per euro 45.000. Nel giudizio sull'avviso, la CTR della Sicilia, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto dell'immobile. La società aveva poi intimato all'Ufficio di eseguire la sentenza, chiedendo però in sede di ottemperanza il rimborso dell'Iva 2002 per euro 45.000, oltre alle spese di lite; la CTR, nel giudizio di ottemperanza, aveva ritenuto perdurante l'inadempienza dell'Ufficio, nominato un commissario ad acta e ordinato la liquidazione e corresponsione delle somme dovute. L'Agenzia ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.: secondo la ricorrente, il giudice dell'ottemperanza avrebbe oltrepassato i limiti del giudicato, perché la sentenza da eseguire riconosceva solo la detraibilità dell'Iva e non anche un autonomo diritto al rimborso; inoltre avrebbe impropriamente incluso le spese di lite e avrebbe nominato il commissario ad acta con modalità ritenute non corrette. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti in cui denunciava lo sconfinamento del giudice dell'ottemperanza rispetto al giudicato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso e non consente di attribuire un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello già riconosciuto nella sentenza passata in giudicato. Nel caso concreto, la sentenza da eseguire aveva accertato soltanto il diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto dell'immobile strumentale, non il diritto al rimborso dell'Iva per l'anno 2002; la CTR, dunque, aveva illegittimamente considerato inadempiente l'Ufficio rispetto a un'obbligazione non desumibile dal giudicato. È rimasto assorbito l'ulteriore profilo di censura relativo alla nomina del commissario ad acta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame dell'ottemperanza e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
violazione delle norme del procedimento; ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza
La norma consente di denunciare non solo la violazione delle regole proprie del giudizio di ottemperanza, ma anche ogni altro error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere di interpretare e integrare il giudicato o l'omesso esame di pretese che dovevano trovare ingresso in quella sede.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione: il giudice non può pronunciare oltre i confini della domanda o del giudicato azionato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Costituisce il veicolo del vizio processuale dedotto in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il potere del giudice è circoscritto al contenuto del giudicato da eseguire: può chiarirne il significato e renderlo effettivo, ma non può ampliare la pronuncia fino a riconoscere diritti diversi o ulteriori rispetto a quelli consacrati nella decisione passata in giudicato.
- La domanda di ottemperanza deve rimanere entro i confini oggettivi della decisione da eseguire; se il giudicato accerta solo un diritto alla detrazione di imposta, non è possibile trasformare tale accertamento in un autonomo diritto al rimborso ove quest'ultimo non sia stato oggetto del dictum.
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in ottemperanza è deducibile non soltanto la violazione delle norme speciali sul procedimento, ma anche qualsiasi error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso lo sconfinamento dai limiti del giudicato.
- Quando il motivo principale di ricorso evidenzia l'illegittimo ampliamento dell'oggetto dell'ottemperanza, le ulteriori censure che presuppongono la correttezza di tale ampliamento restano assorbite.
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