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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10599/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo fosse generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di merito, che aveva già espresso una valutazione congrua sulla recidiva, sulle attenuanti generiche, sugli aumenti per continuazione e sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello lamentando, in un unico motivo, carenza di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva contestata, sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Sostiene, in sostanza, che la motivazione sul punto sarebbe insufficiente o viziata. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sono formulate in modo generico e aspecifico, senza un reale confronto critico con l'argomentazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la progressione criminosa desumibile dalla pluralità dei delitti commessi, la pericolosità crescente dell'imputato e l'adeguatezza della pena già determinata in primo grado, escludendo ragioni per il diverso bilanciamento delle circostanze o per la riduzione degli aumenti per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Gli aumenti inflitti a titolo di continuazione sono stati ritenuti non suscettibili di contenimento in assenza di elementi contrari valorizzabili dalla difesa.

  • art. 99 c.p.

    La mancata esclusione della recidiva è stata ritenuta correttamente motivata in relazione alla progressione criminosa e alla pericolosità crescente dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    È stato ritenuto insussistente un quadro fattuale idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.

  • art. 546 c.p.p.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava specificamente con la motivazione congrua e priva di criticità della sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    spese processuali e Cassa delle ammende

    In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera deduzione di un vizio argomentativo in termini generici e apodittici integra aspecificità e conduce all'inammissibilità.
  • La scelta del giudice di merito sulla recidiva è censurabile solo se manca o è manifestamente illogica la valutazione della progressione criminosa e della pericolosità desumibile dai precedenti e dalla pluralità dei fatti commessi.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro eventuale giudizio di prevalenza richiedono la presenza di elementi positivi concretamente valorizzabili; in mancanza, la motivazione che nega tale beneficio è insindacabile se congrua.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione, non può essere utilmente censurata in cassazione se la difesa non indica specifici elementi trascurati o errori logico-giuridici della decisione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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