Cassazione Penale, Sentenza n. 38829/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 16/12/2024 con cui è stata revocata la sospensione condizionale della pena (sentenza irrevocabile del 3/4/2009). L'unico motivo dedotto è la nullità del provvedimento per omissione di avviso: a) omissione della comunicazione all'imputato della trattazione dell'udienza camerale del 16/12/2014 (notifica eseguita a mezzo posta ma senza prova della effettiva ricezione), e b) omissione dell'avviso della nomina del difensore d'ufficio
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'omessa comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, poiché l'art. 28 delle disposizioni di attuazione non prevede sanzione di nullità e, qui, il difensore era presente all'udienza. Ha invece accolto la censura sull'omesso avviso dell'udienza: la notifica a mezzo posta non è provata come perfezionata in mancanza della prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito. Tale omissione integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Giudice a quo per la rinnovazione del giudizio
Norme richiamate
art. 168, primo comma n. 1), cod. pen.
Norma richiamata quale base per la revoca della sospensione condizionale della pena; la decisione impugnata è fondata su questa previsione
art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Prevede che il nome del difensore d'ufficio debba essere comunicato senza ritardo all'imputato; la Corte rileva che l'omissione non è sanzionata da nullità e non inficia l'atto quando il difensore è presente
art. 178, comma 1 lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sulle nullità assolute; richiamate come parametro per distinguere i casi in cui l'omessa comunicazione all'avvocato di fiducia integra nullità assoluta, ma non applicabili automaticamente all'omessa comunicazione della nomina del difensore d'ufficio
Regole sulla notificazione a mezzo posta (raccomandata, avviso di deposito/C.A.D.)
La Corte afferma che, per la validità della notifica tramite posta, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata o l'annotazione sulla cartolina verde; è necessaria la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte del destinatario (avviso di ricevimento) per garantire la conoscenza dell'atto e l'esercizio dei diritti di difesa
Massime di principio
- L'omessa comunicazione al condannato della fissazione dell'udienza nel processo esecutivo integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e determina l'annullamento del provvedimento adottato in udienza se non è provata la validità della notifica
- La semplice annotazione sulla cartolina postale o la spedizione della comunicazione dell'avvenuto deposito non sostituiscono la prova dell'effettiva ricezione: per le notifiche a mezzo posta è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto l'avviso (o altro idoneo riscontro di ricezione)
- L'omessa comunicazione della nomina del difensore d'ufficio non comporta automaticamente nullità dell'atto processuale, soprattutto quando il difensore è presente all'udienza; la tutela è diversa rispetto al caso dell'omessa informazione del difensore di fiducia nominato dall'imputato
- Se viene accertata una nullità di notifica che ha impedito l'effettiva conoscenza dell'udienza, il provvedimento adottato va annullato e il giudice deve rinnovare il giudizio garantendo la regolare citazione
- In situazioni analoghe, il difensore o l'interessato devono verificare la documentazione di notifica (avviso di ricevimento firmato, ricevute postali, firme/acquisizioni telematiche) e contestare tempestivamente la validità della notifica per preservare i diritti di difesa
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