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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06876/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia riguarda la stipula di un contratto integrativo da parte di una pubblica amministrazione con una RSU incompleta, composta da un solo membro residuo su tre. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale scelta avesse alterato la normale dialettica sindacale, non essendo ravvisabili ragioni di necessità o urgenza, poiché il precedente contratto integrativo si era rinnovato ed era quindi efficace. La pubblica amministrazione ha proposto ricorso per cassazione contestando, in sostanza, la qualificazione antisindacale della condotta e la motivazione della sentenza di merito, sostenendo che il richiamo alla disciplina collettiva sulla decadenza della RSU avrebbe reso contraddittoria la declaratoria di antisindacalità. Il passaggio riportato mostra che la Corte di merito aveva considerato la trattativa e la stipula con una RSU fortemente compromessa come una forzatura del negoziato, idonea a creare ingiustificate alterazioni nella rappresentanza dei lavoratori e a comprimere la libertà sindacale, con conseguente inibitoria e declaratoria di inapplicabilità del contratto integrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui la condotta della pubblica amministrazione, pur obiettivamente lecita, poteva integrare comportamento antisindacale perché connotata da abuso del diritto e da indebita forzatura delle relazioni sindacali, in assenza di ragioni di urgenza. Ha quindi confermato la regolazione delle spese secondo soccombenza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una condotta datoriale può essere qualificata come antisindacale anche quando sia lecita sotto il profilo formale, se risulti sostanzialmente abusiva e idonea a comprimere la libertà e l'autonomia sindacale.
  • La stipula di un accordo collettivo con una rappresentanza sindacale concretamente incompleta o fortemente compromessa, in assenza di reali ragioni di necessità o urgenza, può integrare una indebita forzatura del negoziato e alterare la normale dialettica delle relazioni sindacali.
  • Il giudice di merito non incorre in contraddizione se, da un lato, considera applicabile la disciplina collettiva sulla decadenza della rappresentanza e, dall'altro, ravvisa comunque l'antisindacalità della condotta, ove il ragionamento sia coerente con il rilievo dell'abuso del diritto.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza; l'ulteriore contributo unificato non è dovuto se mancano i presupposti processuali di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

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