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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05983/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da due procedimenti, arbitrale e di arbitraggio, instaurati tra una società privata e un comune nell'ambito di rapporti negoziali tra le parti. La società, poi incorporante della originaria attrice, aveva anticipato e pagato le somme pretese dagli arbitri e dagli arbitratori per spese e compensi, chiedendo in giudizio la condanna del comune al rimborso pro quota e, in sostanza, il regresso per quanto versato. Il tribunale aveva accolto la domanda qualificandola come azione ordinaria di accertamento della congruità dei compensi e di condanna al rimborso. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che l'autoliquidazione degli arbitri ai sensi dell'art. 814 c.p.c. fosse una mera proposta non vincolante in difetto di accettazione del comune e che, di conseguenza, la società, avendo pagato spontaneamente, non avesse diritto di regresso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di giudicato interno e di norme processuali, sostenendo che l'appello del comune non avesse validamente contestato l'accertamento di primo grado sulla debenza e congruità dei compensi; 2) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della congruità dei compensi; 3) violazione degli artt. 814 c.p.c. e 1299 c.c., sostenendo che l'obbligazione di pagamento degli arbitri abbia natura solidale tra le parti e che chi paga possa agire in regresso contro l'altro coobbligato, indipendentemente dalla mancata accettazione dell'autoliquidazione, mentre l'adempimento ex art. 1180 c.c. non sarebbe la corretta qualificazione del pagamento effettuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e ha rigettato gli altri due motivi della società, nonché integralmente il ricorso incidentale del comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che l'art. 814, primo comma, c.p.c. disciplina un'obbligazione solidale tra le parti per il pagamento dei compensi degli arbitri in ragione dell'incarico conferito e dell'attività svolta, con conseguente possibilità di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. La corte territoriale aveva errato nel ricondurre la fattispecie all'autoliquidazione di cui ai commi successivi dell'art. 814 c.p.c., poiché nel caso concreto la domanda era stata proposta in via ordinaria per l'accertamento della congruità dei compensi già pagati. La Suprema Corte ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno sull'accertamento di primo grado e ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa pronuncia, mentre ha respinto il ricorso incidentale del comune sia sulla sospensione del giudizio sia sulla dedotta mancanza di forma scritta del rapporto, affermando che la convenzione di arbitrato e la nomina degli arbitri in forma scritta soddisfano il requisito formale del contratto d'opera professionale con la p.a.

Norme richiamate

  • art. 814 c.p.c.

    primo comma; secondo e terzo comma

    Il primo comma configura un'obbligazione solidale delle parti per il pagamento del rimborso spese e dell'onorario degli arbitri; i commi successivi disciplinano una distinta ipotesi di autoliquidazione da parte degli arbitri, vincolante solo se accettata dalle parti o devoluta alla speciale procedura di liquidazione del presidente del tribunale.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per affermare che la solidarietà passiva fa operare la disciplina delle obbligazioni solidali.

  • art. 1299 c.c.

    Consente il regresso del condebitore che abbia pagato l'intero nei confronti dell'altro coobbligato.

  • art. 1180 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non pertinente, perché il caso riguarda un pagamento tra coobbligati solidali e non l'adempimento del terzo.

  • art. 2233 c.c.

    Evocato in relazione alla liquidazione dei compensi del contratto d'opera professionale.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per la specificità dei motivi di appello; la Corte osserva che, nel caso concreto, l'appello non era inammissibile per aspecificità nei termini dedotti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno; la Corte esclude che si sia formato il giudicato invocato dalla ricorrente.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato unitamente alle norme sul giudicato interno e alla non formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale, che la Corte esclude si sia formato nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché il giudice d'appello ha qualificato diversamente la domanda e l'ha assorbita logicamente.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale possibile base per la decisione nel merito da parte della Cassazione, ma non applicato in concreto.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dal comune per la sospensione necessaria; la Corte lo esclude perché il diritto al compenso dell'arbitro sorge per l'espletamento dell'incarico e prescinde dalla validità del lodo.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dal comune per la sospensione facoltativa; la Corte nega i presupposti anche per tale forma di sospensione.

  • art. 813-bis c.p.c.

    Indicato come rimedio eventuale per contestazioni sulla validità/efficacia del lodo, non come causa di sospensione del giudizio sul compenso.

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923

    Per i contratti con la p.a. è richiesta la forma scritta ad substantiam, ma nel caso concreto il requisito è soddisfatto dalla convenzione di arbitrato e dalla nomina scritta degli arbitri.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal comune in tema di requisiti del contratto, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dal comune in tema di forma dei contratti, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal comune per dedurre nullità del rapporto, doglianza respinta.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dal comune sul rilievo della nullità, senza seguito.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Richiamato per evidenziare la natura non decisoria dell'ordinanza di liquidazione del presidente del tribunale nel procedimento speciale ex art. 814 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza dell'incidentale.

Massime di principio

  • L'obbligazione di pagamento dei compensi degli arbitri prevista dall'art. 814, primo comma, c.p.c. grava solidalmente sulle parti che hanno conferito l'incarico e si è svolto, sicché la parte che abbia pagato può agire in regresso verso l'altra nei limiti del rapporto interno.
  • La disciplina dell'autoliquidazione dei compensi arbitrali di cui ai commi successivi dell'art. 814 c.p.c. è fattispecie distinta dall'azione ordinaria di accertamento della congruità del compenso; non è corretto sovrapporre i due piani quando la domanda giudiziale riguardi il pagamento già effettuato e il rimborso pro quota.
  • Il diritto al compenso dell'arbitro sorge per l'effettivo espletamento dell'incarico e prescinde dalla validità o efficacia del lodo; eventuali vizi del procedimento arbitrale possono rilevare semmai sul piano della responsabilità, non su quello del diritto al compenso.
  • Nel giudizio di appello non occorrono formule sacramentali, ma l'atto deve comunque individuare in modo chiaro le questioni contestate e le ragioni di censura; tuttavia, la mancanza di un giudicato interno va valutata solo se la critica non abbia realmente investito i punti decisivi della sentenza di primo grado.
  • Quando una pubblica amministrazione stipuli un contratto d'opera professionale, il requisito della forma scritta ad substantiam risulta soddisfatto se la convenzione e la nomina degli arbitri/arbitratori sono formalizzate per iscritto, con indicazione dell'incarico e dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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