Cassazione Civile, Sentenza n. 6278/2022 del 24/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Mantova. La ricorrente sosteneva che lo stato di insolvenza era erroneamente accertato perché vi erano crediti "sub judice" e altre pretese creditorie con prevedibile esito positivo e quindi risorse idonee a ridurre il passivo; deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L.Fall., violazione di norme civili e costituzionali e nullità/contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva notificazione. Dalla documentazione di cancelleria risultava che la comunicazione della sentenza d'appello era stata effettuata il giorno della pubblicazione (06/07/2018) via PEC, mentre il ricorso è stato notificato il 06/02/2019, oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la comunicazione via PEC da parte del cancelliere fa decorrere il termine breve per l'impugnazione in materia di fallimento. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato dato atto dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente secondo il D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
La Corte territoriale e la ricorrente avevano confronto sull'applicabilità dell'art. 5 alla valutazione dello squilibrio patrimoniale; la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità procedurale, ma il principio richiamato dalla Corte d'appello è che non si possono computare come patrimonio crediti sub judice senza prova della loro liquidabilità e tempi di realizzo
art. 18, commi 13 e 14, L. fall.
La comunicazione del testo integrale della sentenza d'appello effettuata dal cancelliere (anche via PEC) è idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per impugnare in cassazione le pronunce in materia di fallimento; la mancata osservanza del termine determina l'inammissibilità del ricorso
art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012
Consente l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni/certificazioni della cancelleria; la Cassazione conferma che tale comunicazione via PEC è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni speciali in materia fallimentare
art. 133, comma 2, c.p.c. (novellato)
La Corte osserva che la modifica dell'art. 133 c.p.c. (relativa alla decorrenza dei termini per impugnazioni) non incide sulle norme speciali della legge fallimentare che ancorano la decorrenza del termine breve alla comunicazione di cancelleria
art. 132 c.p.c., co. 1, n. 4) e art. 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per denunciare nullità e violazione del diritto al giusto processo; la Cassazione non ha esaminato il merito di tali censure a causa dell'inammissibilità per tardività
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione alla sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 25167/2016, 23443/2019 e altre)
Citata per i principi secondo cui il debitore deve allegare e provare gli assets liquidabili, i presumibili valori di realizzo e i tempi di realizzo per contrastare l'accertamento dello squilibrio patrimoniale e per l'affermazione che la comunicazione via PEC della cancelleria fa decorrere i termini di impugnazione
Massime di principio
- In processi di accertamento di insolvenza per società in liquidazione, i crediti "sub judice" non possono essere automaticamente considerati come risorse realizzabili: il debitore deve allegare e provare l'esistenza di assets liquidabili, i valori prevedibili di realizzo e i tempi in cui tali valori si concretizzeranno
- La prova di prospettive future favorevoli (es. esito probabile di contenziosi) deve essere documentata concretamente; mere affermazioni di potenziali risultati non sono sufficienti a impedire la declaratoria di fallimento
- La comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, anche tramite PEC, fa decorrere il termine breve (30 giorni) per proporre ricorso per cassazione in materia fallimentare: è essenziale rispettare i termini processuali speciali
- La tardiva notifica del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte entri nel merito delle censure sostanziali
- In assenza di difese degli intimati, la Corte può non pronunciare sulle spese, ma può richiedere il pagamento di contributi unificati supplementari se ne ricorrono i presupposti
- Quando si impugna una decisione che dichiara il fallimento, è strategico documentare con elementi oggettivi la liquidabilità degli attivi e fornire un piano temporale di realizzo per contrastare l'accertamento dello stato di insolvenza
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