Cassazione Civile, Sentenza n. 6068/2022 del 24/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (ottobre 2011) con il quale l'Agenzia aveva quantificato una plusvalenza di €252.049,81 derivante dalla vendita di un fabbricato per civile abitazione, qualificato dall'Amministrazione come "edificio da demolire" e quindi assimilato a terreno edificabile ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986, ravvisando un'operazione elusiva con intento speculativo. La contribuente aveva contestato tale qualificazione e la tassazione conseguente; i giudici di merito avevano respinto il ricorso.
La decisione
La Suprema Corte ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha successivamente annullato in autotutela l'atto impositivo impugnato, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione di un edificio non può essere riqualificata dall'Amministrazione come cessione del terreno sottostante (anche se è prevista demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria). Per effetto dell'annullamento dell'atto è venuta meno la materia del contendere; la Corte ha quindi cassato senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate integralmente. Non si è pronunciato sul merito della controversia sostanziale perché l'atto impositivo non è più vigente.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Norma usata dall'Amministrazione per tassare come "redditi diversi" le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni edificabili; la Corte richiamata ha però escluso la possibilità di riqualificare la cessione di un edificio come cessione del terreno sottostante.
art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la Corte ha disposto che, in cassazione, tale causa di estinzione impone la cassazione senza rinvio.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che consente il trattamento del ricorso in camera di consiglio con conclusioni motivate del Pubblico Ministero; applicata per la trattazione dell'udienza senza discussione orale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione alle spese processuali; la Corte ha rilevato che non trova applicazione nel caso concreto e ha disposto la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla l'atto impositivo in autotutela, la controversia tributaria perde oggetto e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere; in Cassazione ciò conduce a cassazione senza rinvio.
- La cessione di un edificio, anche se accompagnata da accordo di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere automaticamente riqualificata dall'Amministrazione come cessione del terreno sottostante per ragioni fiscali: il legislatore distingue tassativamente i regimi fiscali delle cessioni di edifici e dei terreni.
- Quando orientamenti giurisprudenziali favorevoli al contribuente emergono dopo la proposizione del ricorso, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta.
- Prima di proseguire il contenzioso conviene verificare se l'Amministrazione abbia avviato o possa adottare un provvedimento di autotutela che annulli l'atto: ciò può rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere il giudice non decide sul merito della pretesa fiscale; l'interesse del contribuente a un pronunciamento sostanziale richiede che l'atto impositivo sia ancora vigente.
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