Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6068/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento (ottobre 2011) con il quale l'Agenzia aveva quantificato una plusvalenza di €252.049,81 derivante dalla vendita di un fabbricato per civile abitazione, qualificato dall'Amministrazione come "edificio da demolire" e quindi assimilato a terreno edificabile ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986, ravvisando un'operazione elusiva con intento speculativo. La contribuente aveva contestato tale qualificazione e la tassazione conseguente; i giudici di merito avevano respinto il ricorso.

La decisione

La Suprema Corte ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha successivamente annullato in autotutela l'atto impositivo impugnato, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione di un edificio non può essere riqualificata dall'Amministrazione come cessione del terreno sottostante (anche se è prevista demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria). Per effetto dell'annullamento dell'atto è venuta meno la materia del contendere; la Corte ha quindi cassato senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate integralmente. Non si è pronunciato sul merito della controversia sostanziale perché l'atto impositivo non è più vigente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione annulla l'atto impositivo in autotutela, la controversia tributaria perde oggetto e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere; in Cassazione ciò conduce a cassazione senza rinvio.
  • La cessione di un edificio, anche se accompagnata da accordo di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere automaticamente riqualificata dall'Amministrazione come cessione del terreno sottostante per ragioni fiscali: il legislatore distingue tassativamente i regimi fiscali delle cessioni di edifici e dei terreni.
  • Quando orientamenti giurisprudenziali favorevoli al contribuente emergono dopo la proposizione del ricorso, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta.
  • Prima di proseguire il contenzioso conviene verificare se l'Amministrazione abbia avviato o possa adottare un provvedimento di autotutela che annulli l'atto: ciò può rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere il giudice non decide sul merito della pretesa fiscale; l'interesse del contribuente a un pronunciamento sostanziale richiede che l'atto impositivo sia ancora vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.