Cassazione Civile, Sentenza n. 6097/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione del quantum e della natura delle somme dovute dopo il recesso unilaterale della stazione appaltante esercitato ai sensi dell'art. 345 del R.D. n. 2248/1865 (all. F). L'impresa aveva chiesto il pagamento di corrispettivi contabilizzati e di risarcimenti per maggiori oneri e danni derivanti da presunte inadempienze e mancata cooperazione dell'Amministrazione. In sede di appello la Corte aveva valutato le risultanze del consulente tecnico d'ufficio e ritenuto che l'impresa non avesse fornito la prova del mancato riutilizzo di mezzi e manodopera (prova necessaria per riconoscere il pieno decimo dell'utile non realizzato), nonché non avesse adeguatamente distinto e provato fatti illeciti extracontrattuali diversi dalle questioni già travolte dal giudicato di sentenze precedenti. La Vanni ha quindi impugnato con sette motivi in Cassazione, censurando valutazione della prova, motivazione e omessa istruttoria integrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Vanni Costruzioni s.r.l., confermando la decisione della Corte d'appello. I giudici hanno ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 345 R.D. 2248/1865: il recesso della P.A. aveva sostituito la disciplina contrattuale con quella prevista dalla norma (pagamento dei lavori eseguiti, valore dei materiali utili e il decimo dell'importo delle opere non eseguite). La Corte ha rilevato che l'impresa non dimostrò il mancato riutilizzo di mezzi e manodopera, prova necessaria per ottenere il pieno 10% a titolo di lucro cessante, e che le poste contestate erano state determinate correttamente dalla consulenza tecnica e dalla Corte d'appello (totale vecchie lire 96.571.473). Sono state rigettate le censure su motivazione e istruttoria integrativa (il giudice di rinvio ha discrezionalità sulla CTU e la sua integrazione). Il ricorso incidentale della Gestione Liquidatoria è stato assorbito. Vanni è condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 7.500,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 345 R.D. n. 2248/1865 (allegato F)
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite
La Corte ha interpretato la norma come disciplina sostitutiva del rapporto contrattuale in caso di recesso ad nutum della P.A.: alla ditta spettano lavori eseguiti, materiali utili e un decimo per opere non eseguite, ma il pieno decimo è riconosciuto integralmente solo se l'appaltatore prova di non aver potuto riutilizzare mezzi e manodopera; in mancanza, il ristoro può essere ridotto (anche al 5% secondo giurisprudenza amministrativa).
art. 2697 cod. civ.
Principio dell'onere della prova: incombe sul soggetto che agisce in giudizio fornire le prove delle fattispecie da cui deduce i propri diritti; la Corte ha ritenuto che l'impresa non avesse assolto tale onere in ordine al riutilizzo di mezzi e manodopera e ad altri fatti idonei a fondare risarcimenti extracontrattuali.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato che tali norme non sono violate quando il giudice di merito compie una valutazione discrezionale delle prove e dei risultati della consulenza tecnica; sono rilevanti solo se il giudice avesse accolto prove non prodotte o avesse posto a base della decisione elementi d'ufficio al di fuori dei limiti legali.
art. 112 cod. proc. civ.
Norma che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande; la Corte ha considerato però la motivazione della Corte d'appello sufficientemente esplicativa e non viziata da omissione tale da giustificare annullamento.
art. 10 capitolato ex D.P.R. n. 1063/1962
Richiamato in relazione alla facoltà dell'appaltatore di recedere: la giurisprudenza ricorda che se l'appaltatore non esercita il recesso, non può normalmente ottenere risarcimenti per i maggiori oneri derivanti dal ritardo nella consegna, avendo implicitamente mantenuto l'eseguibilità del contratto.
art. 122 del regolamento D.P.R. n. 554/1999 (richiami giurisprudenziali)
La giurisprudenza amministrativa ha fatto riferimento a norme regolamentari che quantificano in misura del 10% il danno risarcibile per il lucro cessante derivante dal mancato completamento dell'appalto; la Corte ha richiamato tale prassi per spiegare la funzione cautelare del 10% e la necessità di prova del mancato riutilizzo di risorse per ottenere il pieno importo.
artt. 2730, 2733 e 2735 cod. civ.
Norme riguardanti la prova per scrittura privata e valore confessorio: la Corte ha rilevato che le dichiarazioni della stazione appaltante (es. delibera) non esautorarono l'onere probatorio della ricorrente e non furono idonee, senza ulteriori prove, a fondare le pretese avanzate dall'impresa.
art. 2909 cod. civ.
Richiamato in relazione al giudicato: la Corte ha valutato che i precedenti giudizi avevano formato giudicato soltanto in relazione alla responsabilità per ritardo nella consegna e non ostavano automaticamente a tutte le richieste dell'impresa; tuttavia il rinvio aveva circoscritto le pretese ammissibili.
R.D. n. 350/1895 (artt. 53, 54, 64 citati in sede amministrativa)
Richiami normativi utilizzati dalla resistente per evidenziare aspetti procedurali e di contabilizzazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbite o non decisive le censure fondate su tali riferimenti nel contesto del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se la P.A. esercita il recesso ex art. 345 R.D. 2248/1865, il regime dei corrispettivi muta: l'appaltatore può ottenere solo il pagamento dei lavori eseguiti, il valore dei materiali utili e il decimo delle opere non eseguite; le riserve contrattuali vengono in genere travolte dalla caducazione del contratto.
- Il pieno 10% a titolo di lucro cessante spetta integralmente solo se l'appaltatore prova che non ha potuto riutilizzare mezzi e maestranze; in mancanza la liquidazione può essere ridotta (giurisprudenza amministrativa ritiene ammissibile una riduzione fino al 5% o valutazione equitativa).
- L'onere della prova spetta all'impresa che deduce importi o danni (art. 2697 c.c.): è necessario documentare sia i lavori effettivamente eseguiti non pagati, sia l'impossibilità di riutilizzo di risorse per ottenere il pieno indennizzo.
- Le pretese risarcitorie che si fondano su comportamenti la cui fonte è il contratto possono essere precluse dal recesso/resoluzione e dal giudicato: occorre distinguere chiaramente tra danni extracontrattuali (illecito civile autonomo) e pretese riconducibili all'esecuzione del contratto.
- In sede di rinvio dalla Cassazione il giudice di merito deve rispettare i limiti e i principi dettati dalla sentenza di legittimità: può però rivalutare i fatti nei termini consentiti dalle direttive (diversa portata a seconda che l'annullamento sia per diritto o per motivazione).
- La decisione di disporre integrazioni della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale evidente; le istanze di integrazione devono essere fondate e circostanziate.
- Per chi contestasse in giudizio somministrazioni contabili e pagamenti, è fondamentale produrre documentazione puntuale (SAL, certificati, ordini di pagamento, prove di non-riutilizzo del personale/mezzi) e formulare domande chiare e distinte per evitare inammissibilità o rigetto per genericità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6066/2022 del 24/02/2022
- Sentenza civile · 24 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6067/2022 del 24/02/2022
- Sentenza civile · 24 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6068/2022 del 24/02/2022
- Sentenza civile · 24 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6073/2022 del 24/02/2022
- Sentenza civile · 24 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6096/2022 del 24/02/2022
- Sentenza civile · 24 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6142/2022 del 24/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →