Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18476/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ma lo aveva condannato per bancarotta documentale semplice in qualità di amministratore della S.r.l. Hotel Group fallita il 22/12/2014. Il ricorrente contestava: 1) la ritenuta responsabilità per la mancata tenuta/deposito delle scritture obbligatorie (in particolare il libro mastro) e la qualificazione della fattispecie; 2) la mancata ammissione della perizia contabile e l'esclusione dell'esame dell'imputato; 3) il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) profili di illegittimità/indeterminatezza dell'art. 217 legge fallimentare. Sosteneva inoltre che le scritture fossero state affidate a un professionista e che il libro mastro fosse facoltativo o comunque ridondante rispetto al libro giornale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello: la mancata tenuta o consegna del libro mastro (scrittura obbligatoria per una SRL) e la consegna tardiva del libro giornale configurano il reato di bancarotta documentale semplice; la cessazione di fatto dell'attività non esonera l'obbligo contabile fino alla cancellazione dal registro delle imprese; la delega a un professionista non esime l'amministratore dall'obbligo di vigilanza e dalla responsabilità, salvo prova rigorosa contraria; non è sufficiente la minima entità del danno per applicare l'art. 131-bis c.p., poiché quest'ultimo valuta la tenuità del fatto anche sotto il profilo delle modalità della condotta; il termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto non decisivi i vizi processuali denunciati (perizia, esame imputato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    Punisce la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie; la Corte interpreta che siano punite solo le scritture obbligatorie e che la loro identificazione è desumibile dalla normativa societaria e fiscale

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Citato a confronto per distinguere le diverse ipotesi di bancarotta documentale (fraudolenta vs semplice) e le scritture rilevanti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Previsione sulla particolare tenuità del fatto: la Corte chiarisce che richiede non solo la limitata entità del danno ma anche modalità di condotta tale da rendere il fatto di particolare tenuità; nel caso concreto tale requisito non sussisteva

  • art. 219, ultimo comma, legge fallimentare

    La Corte d'appello aveva riconosciuto una attenuante che attiene alla percentuale di danno patrimoniale; la Cassazione distingue questa attenuante dalla disciplina dell'art. 131-bis c.p.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la valutazione della gravità e delle circostanze rimane di discretione del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o arbitri

  • art. 157 e 161 cod. pen.

    Utilizzati per il calcolo del termine di prescrizione del reato (sette anni e sei mesi) e per stabilire che alla data della sentenza impugnata la prescrizione non era maturata

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito nelle censure processuali (onere probatorio e difesa) ma la Corte ha ritenuto le censure prive di rilevanza ai fini della decisione

  • art. 14 d.P.R. n. 695/1996

    "scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito"

    La norma fiscale è richiamata per qualificare il libro mastro tra le scritture obbligatorie per le SRL ai fini fiscali e per dimostrare il suo ruolo imprescindibile nella ricostruzione patrimoniale

  • art. 523, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla possibilità per l'imputato di rendere dichiarazioni anche successivamente; la Corte afferma che il diniego dell'esame non ha determinato nullità se non è provata la decisività della prova

Massime di principio

  • La cessazione di fatto dell'attività non solleva l'amministratore dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili: l'obbligo permane finché non interviene la cancellazione dal registro delle imprese.
  • La consegna tardiva delle scritture contabili (es. libro giornale consegnato anni dopo) può compromettere l'autenticità e la riferibilità alle scritture della società, aggravando la posizione dell'amministratore.
  • La delega della tenuta della contabilità a un professionista non esonera l'amministratore dall'obbligo di vigilanza e dalla responsabilità penale, salvo prova rigorosa e specifica che dimostri l'assenza di sua colpa.
  • Il libro mastro è considerato scrittura obbligatoria per le S.r.l. (anche ai fini fiscali) e la sua mancanza può integrare il reato di bancarotta documentale semplice ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è sufficiente la scarsa entità del danno: occorre valutare anche le modalità della condotta e il comportamento complessivo dell'imputato.
  • Le censure processuali relative alla mancata ammissione di mezzi istruttori (perizia, esame imputato) richiedono la dimostrazione della loro decisività per l'esito del processo; altrimenti la loro omissione non costituisce motivo idoneo a invalidare la decisione.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di logicità o di arbitrio.
  • Il termine di prescrizione va calcolato in base alle norme penali applicabili e alla data di declaratoria del fallimento; la prescrizione può essere esclusa se, alla data della sentenza impugnata, non è ancora maturata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.