Cassazione Penale, Ordinanza n. 10225/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma implicita della decisione di merito impugnata, che non viene annullata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo: 1) vizio di motivazione per la mancata assoluzione, sostenendo che l'allontanamento posto in essere durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari fosse di modesta entità; 2) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, e che, in ogni caso, tendevano a ottenere un nuovo esame del merito non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
La vicenda riguarda un allontanamento durante gli arresti domiciliari, dunque una condotta riconducibile al tema dell'evasione; tuttavia nel testo non è indicata espressamente la norma contestata né la qualificazione giuridica completa, quindi l'indicazione normativa non è determinabile con certezza.
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di censure di merito o in una richiesta di rivalutazione del fatto; i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi sono aspecifici, cioè non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure già dedotte e respinte nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere un nuovo esame del merito dei fatti o delle valutazioni probatorie, essendo il controllo di legittimità limitato alla coerenza giuridica e logica della motivazione.
- La mera deduzione di un "modesto allontanamento" non basta, di per sé, a fondare l'annullamento della decisione di merito se la sentenza impugnata ha già offerto una motivazione congrua e puntuale sul punto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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