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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19240/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso e8 stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente e8 stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 e8 rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione illecita di ingente quantite0 di stupefacente, con applicazione dell'aggravante quantitativa di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990, esclusa la recidiva e con pena finale di sei anni di reclusione ed euro 26.000 di multa, oltre alla custodia cautelare in carcere, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca e distruzione della droga sequestrata. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'ingente quantite0 di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990; violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondate quanto all'aggravante, poiche9 la quantite0 di stupefacente rinvenuta e il contesto fattuale erano stati correttamente valorizzati dai giudici di merito; la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era stata ritenuta sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per cui era stata confermata la condanna.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Aggravante legata alla rilevante quantite0 di sostanza stupefacente; la Corte la ritiene correttamente applicata alla luce dell'ingente quantite0 rinvenuta e della destinazione a molteplici consumatori.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Capi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuti perf2 generici, aspecifici e non consentiti in sede di legittimite0.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche negate dai giudici di merito; la Corte di cassazione ritiene la motivazione sul diniego sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilite0 del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilite0.

Massime di principio

  • In sede di legittimite0 non sono ammissibili censure meramente generiche o aspecifiche che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata e si limitino a riproporre doglianze di merito.
  • La motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantite0 di stupefacente e8 immune da censura quando valorizzi il dato quantitativo, la potenzialite0 di diffusione della sostanza e il conseguente pericolo per la salute pubblica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e8 legittimo se sorretto da motivazione non illogica e da adeguata valutazione delle deduzioni difensive, essendo sufficiente il richiamo agli elementi sfavorevoli del caso concreto.
  • La dichiarazione di inammissibilite0 del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo la ricorrenza di specifiche ragioni di esonero.

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