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Sentenza

Sentenza del 30/01/2024 n. 2768 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW per il 2005, relativa a capitali detenuti presso una filiale svizzera di HSBC e individuati nella cosiddetta lista B.B. L’atto sanzionatorio, inizialmente pari a 506.826,19 euro, era stato ridotto in autotutela a 142.911,30 euro dopo l’abrogazione dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 167/1990. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR del Piemonte aveva riformato la decisione e annullato le sanzioni, dichiarando cessata la materia del contendere per la quota annullata in autotutela. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con quattro motivi: violazione della Convenzione Italia-Svizzera per la mancata corretta valutazione della residenza della contribuente; omesso esame di fatti decisivi sulla sua residenza fiscale nel 2005; violazione delle regole su prova e presunzioni, perché la CTR aveva escluso che la lista B.B. potesse da sola provare l’evasione; violazione delle norme sulla presunzione di attività estere non dichiarate e sulla valutazione della documentazione difensiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi dell’Agenzia e dichiarato assorbito il quarto. Ha rilevato che, in presenza di documenti attestanti residenza sia in Italia sia in Svizzera, la CTR avrebbe dovuto stabilire quale fosse la residenza fiscalmente rilevante nel 2005 applicando i criteri della Convenzione Italia-Svizzera; la questione va quindi rivalutata dal giudice di merito. Ha inoltre chiarito che l’accertamento può fondarsi anche sul solo dato della fiche della lista B.B., se dotato di adeguata gravità e precisione: spetta però alla contribuente fornire prova contraria, da valutare nel giudizio di rinvio. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata confermata in via definitiva la debenza delle sanzioni: il merito dovrà essere nuovamente deciso.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia-Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943/1978, art. 4, secondo comma

    in presenza di un contribuente che ha contemporaneamente la propria residenza in due Paesi, è compito del giudice del merito individuare, in considerazione degli elementi proposti dalle parti, quale sia la residenza rilevante in tema di imposizione fiscale

    Quando risultano documentate residenze in entrambi gli Stati, il giudice deve esaminare gli elementi allegati e individuare la residenza rilevante ai fini fiscali secondo i criteri convenzionali; non è sufficiente constatare la residenza svizzera senza risolvere il possibile conflitto.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    in tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze della cd. "lista B.B.)"

    La prova presuntiva tributaria non richiede necessariamente una pluralità di indizi: anche un unico elemento può fondare l’accertamento se è grave e preciso. Resta al contribuente la possibilità di fornire prova contraria, da valutare nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    Le censure per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi hanno consentito il controllo in Cassazione sulla valutazione della residenza e sull’uso della presunzione tratta dalla lista B.B.; la Corte ha accolto i relativi motivi e rinviato l’esame dei fatti al giudice di merito.

Massime di principio

  • Se documenti indicano una residenza in due Stati, la residenza fiscale non può essere risolta scegliendo automaticamente uno dei certificati: il giudice deve confrontare gli elementi pertinenti e applicare i criteri della convenzione contro le doppie imposizioni.
  • Un’informazione proveniente da una lista di clienti o da dati bancari esteri non è automaticamente inutilizzabile come prova. Può anche costituire l’unico indizio dell’accertamento, purché abbia gravità e precisione sufficienti; il contribuente può contrastarla con prova contraria.
  • La possibilità di fondare l’accertamento su un solo indizio non rende definitiva la pretesa fiscale: attendibilità, significato e prova contraria devono essere valutati dal giudice di merito nel caso concreto.
  • Quando la sentenza impugnata non chiarisce se abbia deciso sulla base di una motivazione autonoma o abbia soltanto riportato un fatto, la Cassazione può cassare con rinvio perché il giudice di merito risolva la questione e valuti gli elementi probatori.

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