Cassazione Penale, Ordinanza n. 34206/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte d'appello di Ancona, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha sostenuto che la condotta violenta era iniziata dopo il compimento dell'atto d'ufficio. Con il secondo ha censurato il mancato esame, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., della madre dell'imputato. Con il terzo ha contestato il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata. La sentenza riferisce che l'imputato era gravato da 14 precedenti penali, anche specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non si confrontava con le motivazioni conformi dei giudici di merito, dalle quali risultava che condotte aggressive, violente e minacciose erano state tenute sia prima sia dopo l'intervento della polizia e in concomitanza con il compimento di atti d'ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: il ricorrente non aveva indicato con precisione la decisività dell'esame testimoniale richiesto. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il bilanciamento censurato era imposto dalla legge e la Corte territoriale aveva motivato la concreta sussistenza della recidiva reiterata, anche alla luce dei 14 precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
le condotte violente e minacciose sono pertanto avvenute in concomitanza con il compimento di atti di ufficio, con conseguente manifesta infondatezza del primo Motivo
La condotta contestata integra la resistenza quando violenze o minacce si verificano in concomitanza con il compimento dell'atto d'ufficio.
ritenuta l'inammissibilità del secondo motivo (mancato esame ex 507 cod. proc. pen. della madre del ricorrente) perché generico, non avendo il ricorrente allegato con il necessario grado di precisione la decisività dell'approfondimento istruttorio sollecitato
La richiesta di approfondimento istruttorio deve essere accompagnata dalla precisa allegazione della decisività della prova richiesta.
si tratta di motivo manifestamente infondato, essendo tale esito del bilanciamento imposto dalla legge e avendo la Corte territoriale compiutamente motivato sulle ragioni per cui è da ritenere in concreto sussistente la recidiva reiterata contestata al ricorrente (gravato da 14 precedenti penali, anche di indole specifica)
Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata va applicato secondo l'esito imposto dalla legge; la concreta sussistenza della recidiva deve essere motivata.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la rilevanza della violenza o della minaccia non viene meno per il solo fatto che una parte della condotta sia successiva al compimento di un atto d'ufficio, quando le condotte si sono svolte anche prima e in concomitanza con il compimento di atti d'ufficio.
- La censura relativa al mancato svolgimento di un approfondimento istruttorio è generica se il ricorrente non indica con precisione la decisività della prova richiesta.
- La contestazione del giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata è manifestamente infondata quando l'esito applicato è imposto dalla legge e la decisione motiva sulla concreta sussistenza della recidiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorrente non dimostri di essere incorso senza colpa nella causa d'inammissibilità.
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