Cassazione Civile, Ordinanza n. 25635/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La società committente aveva convenuto in giudizio la società fornitrice e installatrice di infissi, chiedendo la restituzione di euro 4.814,19, che assumeva di avere pagato in eccedenza. Sosteneva che il rapporto fosse regolato da una proposta del 18 novembre 2008 e da una conferma d’ordine del 23 luglio 2009, riferite a lavori per euro 46.320,00 oltre IVA, successivamente modificati. Si era inoltre rifiutata di pagare ulteriori euro 15.171,45, richiesti con fattura del 23 aprile 2012. La società convenuta sosteneva invece che i documenti del 2008 e del 2009 fossero stime orientative e che i rapporti fossero regolati da successivi contratti del 28 febbraio, 21 settembre e 7 novembre 2011, relativi a infissi modificati e dai quali derivava il saldo di euro 15.171,45; ne chiedeva il pagamento in via riconvenzionale. Il Tribunale di Modena aveva respinto le domande della committente e l’aveva condannata a pagare il saldo. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1288/2024 depositata il 14 giugno 2024, aveva rigettato l’appello, ritenendo provata la conclusione degli accordi successivi anche oralmente e per fatti concludenti. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, la committente ha denunciato la violazione degli artt. 1326, 1418, 2721 e 2697 c.c. e 132 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, contestando l’ammissione della prova testimoniale sul contratto, il superamento del limite di cui all’art. 2721 c.c. e la valutazione dell’onere probatorio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 2730 e seguenti c.c., nonché la nullità della sentenza, perché la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le risposte rese in interrogatorio formale dal legale rappresentante della società appaltatrice all’udienza del 4 luglio 2019, che la ricorrente assumeva avere valore confessorio e dalle quali sarebbe emersa la modifica unilaterale di condizioni contrattuali relative alle misure e al prezzo degli infissi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo. Ha ritenuto che l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore dell’art. 2721 c.c. rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la censura della ricorrente fosse stata formulata genericamente; ha inoltre giudicato congrua la valutazione di verosimiglianza della conclusione orale, considerata la natura del rapporto e la condotta delle parti, inclusi l’installazione di infissi diversi da quelli inizialmente preventivati e il pagamento spontaneo di parte del maggior corrispettivo. Ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la norma è violata quando l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l’apprezzamento delle prove; quest’ultima censura, nel caso concreto, non era proponibile per la doppia conforme. Ha altresì chiarito che il lamentato travisamento della prova non riguardava una svista sul contenuto oggettivo della prova, ma la valutazione dell’ammissione di un mezzo istruttorio. La Corte ha accolto il secondo motivo: la sentenza d’appello aveva omesso del tutto di esaminare le risposte rese dal legale rappresentante della società appaltatrice in interrogatorio formale, potenzialmente confessorie e rilevanti perché attestanti una possibile modifica unilaterale delle misure e del prezzo degli infissi. In assenza di motivazione sulla loro natura confessoria, la decisione è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Norme richiamate
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione a una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre con una valutazione insindacabile in sede di legittimità.
L’ammissione della prova testimoniale oltre il limite di valore è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la valutazione, adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione. La verosimiglianza della conclusione orale può essere apprezzata anche in relazione alla natura del contratto e alla qualità delle parti.
la violazione del precetto contenuto in quest’ultima norma si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova
La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre se il giudice ripartisce l’onere probatorio tra le parti in modo errato; non ricorre invece quando si contesta il giudizio sull’avvenuto assolvimento dell’onere alla luce delle prove acquisite.
L’interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione, ossia presenti sia l’elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, sia l’elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione, è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione, motivazione che, nella specie, è del tutto assente.
Perché una dichiarazione costituisca confessione occorrono la consapevole volontà di ammettere un fatto sfavorevole al dichiarante e il concreto pregiudizio per il suo interesse, cui corrisponda un vantaggio per l’altra parte. La valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione se priva di motivazione congrua e logica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
E’ viziata da omessa motivazione su punto decisivo della controversia la sentenza che ignori completamente l'interrogatorio formale al quale la parte abbia risposto con dichiarazioni aventi potenzialmente la natura di confessione giudiziale poichè, qualora fosse stata ravvisata nelle risposte una confessione giudiziale, la decisione della causa sarebbe stata diversa.
L’omesso esame dell’interrogatorio formale, quando le risposte possono avere natura confessoria ed essere decisive, integra un vizio della sentenza denunciabile in cassazione; il giudice deve valutarne la portata e motivare.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la violazione del precetto contenuto in quest’ultima norma si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (la cui denuncia, nella specie, è preclusa dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppia conforme).
La contestazione dell’erroneo apprezzamento delle prove, distinta dalla violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, può essere dedotta nei limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso deciso la relativa denuncia era preclusa dalla doppia conforme.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
La svista sul contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti; non va confusa con la contestazione della valutazione logica della prova o dell’ammissione di un mezzo istruttorio.
Non integra, peraltro, violazione del primo comma dell'art. 2721 c.c. l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, il pagamento del compenso residuo pari ad euro 15.171,45) e alla qualità delle parti.
Il giudice può ammettere la prova testimoniale oltre il limite di valore quando, considerate la natura del contratto e la qualità delle parti, ritenga verosimile che il contratto sia stato concluso oralmente.
Massime di principio
- L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può fondare la decisione su una circostanza ritenuta prevalente, purché motivi adeguatamente; la valutazione non è sindacabile in cassazione se congrua.
- La deroga al limite di valore della prova testimoniale può essere giustificata dalla verosimiglianza della conclusione orale del contratto, valutata in relazione alla natura del rapporto e alla qualità delle parti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella gravata; la contestazione dell’esito della valutazione probatoria riguarda invece l’apprezzamento delle prove e non integra, per ciò solo, violazione della regola sull’onere probatorio.
- La valutazione della natura confessoria di una dichiarazione richiede sia la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto sfavorevole al dichiarante, sia un concreto pregiudizio per quest’ultimo accompagnato da un corrispondente vantaggio per l’altra parte.
- È viziata la sentenza che omette completamente di esaminare le risposte rese in interrogatorio formale quando esse possano avere natura confessoria e, se valutate come tali, possano condurre a una decisione diversa; il giudice deve valutarne la portata e motivare.
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