Cassazione Penale, Sentenza n. 08239/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (10 anni e 5 mesi) per rapina, lesioni, furto e omicidio preterintenzionale per fatti avvenuti l'8 dicembre 2018 alla discoteca "Lanterna Azzurra". I motivi di ricorso contestavano: (1) la presunta incompatibilità del G.U.P. di primo grado e la costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. per non aver escluso il giudice che aveva già giudicato fatti connessi (collegamento probatorio); (2) la carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità concorsuale e sull'elemento soggettivo (assenza di apporto causale, mera presenza occasionale, non conoscenza dell'esecutore dello spray); (3) violazione degli artt. 43 e 110 c.p.; (4) errori nella determinazione della pena (art. 125 c.p.p., artt. 81, 133 c.p.) e nell'applicazione degli aumenti per continuazione; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante l'eccezione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. perché la difesa non aveva proposto tempestiva istanza di ricusazione nel grado in cui l'incompatibilità si sarebbe verificata. Sui profili di responsabilità, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito ritenendo provata la partecipazione del Marchi al progetto criminoso (uso dello spray a fini predatori, ripetute azioni analoghe del gruppo, tabulati telefonici e dichiarazioni testimoniali) e ha ribadito che l'omicidio preterintenzionale può realizzarsi con dolo per le lesioni e colpa rispetto all'evento morte (dolo eventuale). Quanto alla pena e alle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto motivata la valutazione dei giudici di merito, sottolineando l'abitualità a commettere reati analoghi del gruppo e la negatività della personalità emergente dai fatti. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La richiesta di rifusione spese delle parti civili è stata rigettata per mancata partecipazione alla discussione in udienza.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione di costituzionalità prospettata se non era stata proposta la ricusazione nel relativo grado: la questione non incide sul decorso del processo perché la mancata ricusazione è ragione pregiudiziale.
art. 371, comma secondo, lett. b) c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di collegamento probatorio; la Corte ha osservato che il collegamento non è stato efficacemente valorizzato onde superare la mancata ricusazione.
art. 111 Costituzione
Il principio dell'imparzialità dell'autorità giudicante è stato invocato dalla difesa; la Corte ha però ritenuto che non sia stata dimostrata una situazione che giustificasse la ricusazione.
Norme sulla responsabilità penale e concorso di persone; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il concorso doloso del ricorrente nel progetto criminoso.
art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale)
La Corte conferma l'indirizzo secondo cui l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale può configurarsi con dolo per le lesioni (anche dolus eventualis) e colpa rispetto all'evento morte; pertanto la partecipazione a condotte lesive volontarie che causino la morte integra il reato.
Norma sul giudizio di appello; impugnazioni sui criteri di determinazione della pena sono valutate con deferenza alla motivazione dei giudici di merito salvo vizi logico-giuridici non riscontrati nel caso.
Richiamati in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e agli aumenti; la Corte ha giudicato adeguata e motivata la quantificazione operata dai giudici di merito.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano ponderato negativamente la personalità e l'abitualità delinquenziale prevalendo sulle circostanze favorevoli prospettate.
Dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nella decisione.
Riferimento alla memoria di parte per chiedere attenuanti: la Corte ha valutato e rigettato la rilevanza ai fini mitigativi per i motivi esposti.
Massime di principio
- Se si ritiene un giudice incompatibile va proposta tempestivamente la ricusazione nel grado in cui l'incompatibilità si è verificata; eccezioni di incostituzionalità tardive possono risultare irrilevanti.
- Le valutazioni probatorie e di responsabilità dei giudici di merito trovano ampia tutela in Cassazione: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi di motivazione logico-giuridici e non semplici dissensi sulla valutazione delle prove.
- In caso di omicidio preterintenzionale la giurisprudenza ammette l'elemento soggettivo formato da dolo rispetto alle lesioni (anche dolo eventuale) e colpa rispetto all'evento morte; la partecipazione a un piano criminoso che preveda condotte lesive può essere sufficiente a integrare il reato.
- La quantificazione della pena e il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche sono valutazioni in fatto e soggette a sindacato limitato in Cassazione: occorre dimostrare illogicità o mancanza di motivazione.
- Nel giudizio di cassazione con trattazione orale la parte civile che non partecipa alla discussione può non ottenere la rifusione delle spese processuali; l'imputato condannato può essere tenuto al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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