Cassazione Penale, Sentenza n. 25403/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova (19/12/2023) deducendo unica censura di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 318 c.p. Sostenevano che la Corte d'appello non avrebbe dato seguito alla sentenza rescindente e avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza di un accordo criminoso, dal momento che gli imputati avevano sempre dichiarato che le somme ricevute erano elargizioni dei parenti dei defunti per spirito di liberalità (ossia assenza di corruzione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché basati su un motivo generico e manifestamente infondato. Ha richiamato la sentenza rescindente (11/5/2023) che aveva già precisato la qualità soggettiva degli imputati (incaricati di pubblico servizio) e aveva chiarito che la condotta materiale contestata consisteva nel segnalare al titolare della ditta funebre quante persone erano decedute nella giornata, come contattare i parenti e, su richiesta, nel consigliare la ditta. La Suprema Corte aveva stabilito che detta condotta non integrava l'art. 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) se non era individuabile un atto specificamente contrario ai doveri, e che in mancanza la fattispecie doveva ricondursi all'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione). La Corte d'appello si è attenuta a questo principio nella motivazione. Inoltre è stato richiamato il principio che, in caso di annullamento con rinvio favore dell'imputato, il giudice di rinvio deve osservare i limiti impostigli dalla valutazione indicata nella sentenza di annullamento e non può aggravare la pena (divieto di reformatio in peius). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato riconosciuto alla parte civile AMIU s.p.a. per le spese in quanto non ha fornito apporto utile alla decisione.
Norme richiamate
Il capo c) (art. 326 c.p.) è stato escluso nei confronti di Agnetto (assoluzione per quel capo).
"se la fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all'art. 318 cod. pen., è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione)"
La Corte ha interpretato l'art. 319 c.p. restrittivamente: per integrare corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio occorre un atto specifico individuabile; in mancanza la condotta va ricondotta all'art. 318 c.p.
La condotta consistente nel segnalare defunti, fornire riferimenti telefonici e consigliare una ditta funebre è stata ritenuta riconducibile all'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) quando vi sia l'indicazione di un'utilità collegata all'esercizio della funzione, in assenza di un atto specificamente contrario ai doveri d'ufficio.
artt. 597 comma 3, 609 e 627 comma 2 cod. proc. pen.
Rilevano i limiti posti al giudice di rinvio dopo annullamento favorevole all'imputato: in caso di conferma della condanna la pena non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado (divieto di reformatio in peius) e la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione indica uno schema interpretativo in sede di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio deve motivare attenendosi a quello schema e può rivalutare le prove solo entro i limiti fissati dalla pronuncia di annullamento.
- La distinzione tra art. 319 c.p. e art. 318 c.p. è sostanziale: l'art. 319 richiede un atto specifico e contrario ai doveri d'ufficio, mentre in assenza di tale atto la condotta rilevante può essere inquadrata nell'art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione).
- Le impugnazioni generiche, prive di specifici punti di censura motivati, sono dichiarate inammissibili; l'ampiezza e la concretezza del motivo sono essenziali in Cassazione.
- Dopo annullamento a favore dell'imputato, il giudice di rinvio non può aggravare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius) e la misura della pena è vincolata dai limiti del giudicato implicito.
- La parte civile che non apporta elementi utili alla decisione non ha diritto al rimborso delle spese processuali; è necessario un contributo concreto per vedere riconosciuti oneri a favore.
Testo integrale
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