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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17193/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge superstite)

La controversia

La controversia riguarda il diniego amministrativo e poi giudiziale della pensione ai superstiti spettante alla vedova di un iscritto alla Gestione Giocatori Calcio. La prestazione era prevista da una convenzione del 24 febbraio 1960 tra INPS e Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti; l'INPS aveva respinto la domanda ritenendo operante la clausola dell'art. 12 che esclude la reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento dei 50 anni di età dell'iscritto. La ricorrente sosteneva invece che la clausola andasse letta per intero e che fossero previste due deroghe testuali al divieto: matrimonio da almeno due anni prima della morte e nascita di prole, anche postuma. Con i motivi di ricorso denunciava: 1) violazione dei criteri di interpretazione letterale del contratto, per non avere la Corte d'appello considerato l'intero testo dell'art. 12; 2) violazione degli artt. 1322 e 1418 c.c. e dei parametri costituzionali in tema di autonomia negoziale e tutela previdenziale, assumendo la nullità della clausola discriminatoria per età; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, specie sul tema della nullità parziale; 4) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., 1419 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto, senza prova e senza specifica eccezione, che la clausola fosse essenziale per l'intero assetto convenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che la Corte d'appello aveva violato l'art. 1362, comma 1, c.c. perché aveva interpretato la clausola convenzionale in modo parziale, senza considerare che l'art. 12 prevedeva non solo la preclusione per matrimonio contratto dopo i 50 anni, ma anche due espressi temperamenti: la sopravvenienza del matrimonio da almeno due anni prima della morte e la nascita di prole, anche postuma. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio del senso letterale delle parole è il primo e prevalente strumento di interpretazione del contratto; occorre esaminare la clausola nella sua interezza, considerando tutte le proposizioni che la compongono.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che anche un assetto pattizio è soggetto ai limiti dell'autonomia negoziale e può essere scrutinato quanto alla validità.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità della clausola convenzionale ritenuta contrastante con principi costituzionali.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità parziale e alla non essenzialità della clausola che escludeva la reversibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'onere probatorio posto a suo carico in ordine all'essenzialità della clausola.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l'accertamento compiuto in assenza di prova o di rituale contestazione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancanza di specifica eccezione dell'INPS.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato nella decisione di merito e nei motivi di ricorso in tema di tutela previdenziale e assistenziale.

  • art. 29 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela dell'assetto familiare e la non discriminazione all'interno della coppia.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare il carattere di retribuzione differita della pensione e il requisito di adeguatezza.

Massime di principio

  • Nel contratto, il criterio letterale di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. è il primo parametro interpretativo e può risultare assorbente: il giudice deve esaminare la clausola nel suo testo complessivo, senza isolare singole parole o segmenti.
  • Se una disposizione contrattuale prevede una causa di esclusione dal diritto e, contestualmente, espressi temperamenti o deroghe, questi ultimi devono essere considerati nella ricostruzione del contenuto precettivo della clausola.
  • La violazione del criterio letterale ricorre quando il giudice di merito omette di interpretare la clausola nella sua interezza, così da trascurare elementi testuali che possono incidere in modo decisivo sulla spettanza del diritto.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di interpretazione contrattuale, le ulteriori censure restano assorbite e il giudice di rinvio deve riesaminare la domanda applicando il corretto significato letterale della clausola.
  • In presenza di una convenzione previdenziale o parasostanziale, la verifica della spettanza della prestazione deve muovere dal dato testuale della disciplina pattizia, includendo tutte le condizioni, eccezioni e deroghe previste dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

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