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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36290/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di un immobile avvenuta con atto notarile del 16 maggio 2005. Il compratore, dopo l'acquisto, lamentava un cedimento strutturale che avrebbe compromesso la staticità del fabbricato e sosteneva che i venditori fossero responsabili ai sensi della garanzia per vizi della cosa venduta, chiedendo il risarcimento delle somme necessarie per la messa in sicurezza e la rimozione dei vizi. I venditori eccepivano decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. e, comunque, l'insussistenza di vizi preesistenti e di un pericolo riconducibile all'art. 1669 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda sulla base di consulenza tecnica d'ufficio; la Corte d'appello, invece, riformava la decisione ritenendo tardiva la denuncia ex art. 1495 c.c. e insussistenti i presupposti dell'art. 1669 c.c. In cassazione gli eredi del compratore proponevano due motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 330, comma 2, c.p.c. e vizi motivazionali, per avere la Corte d'appello ritenuto valida la notifica dell'appello effettuata collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sulla disciplina dei vizi nella vendita.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei due motivi, perché rileva che, prima dell'udienza, il difensore dei ricorrenti ha depositato un atto di rinuncia non idoneo a produrre l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., in quanto sottoscritto dal solo difensore senza mandato speciale e senza sottoscrizione personale della parte. Tuttavia, tale atto manifesta il venir meno dell'interesse alla decisione e impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti. La Corte precisa inoltre che non ricorre il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    ultimo comma; secondo comma

    la rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del processo, deve essere formalmente valida e sottoscritta personalmente dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare; in mancanza, non estingue il processo.

  • art. 330, comma 2, c.p.c.

    la notificazione dell'impugnazione collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto è ritenuta applicabile alla notifica dell'atto di appello entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, non l'art. 477 c.p.c.

  • art. 477 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non applicabile, perché disciplina la notifica del titolo esecutivo e del precetto, non l'atto di appello.

  • art. 1490 c.c.

    richiamato come norma sulla garanzia per i vizi della cosa venduta; nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso la fondatezza della pretesa risarcitoria per insussistenza dei presupposti fattuali e per tardività della denuncia.

  • art. 1495 c.c.

    la denuncia dei vizi deve essere proposta entro otto giorni dalla scoperta e l'azione è soggetta al termine annuale dalla consegna; nella specie la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la denuncia/azione del compratore.

  • art. 1669 c.c.

    richiamato in relazione ai gravi difetti dell'edificio e al termine annuale di prescrizione dalla scoperta; la Corte d'appello ha escluso che i difetti riscontrati integrassero i presupposti della norma.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia priva dei requisiti formali non determina l'estinzione, ma può comunque manifestare il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non è sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, non produce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ma può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La notificazione dell'impugnazione all'ultimo domicilio del defunto, eseguita collettivamente e impersonalmente, è disciplinata dall'art. 330, comma 2, c.p.c. quando si tratta di notificare l'atto di appello entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, e non dalle regole proprie della notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
  • Nelle controversie sulla vendita di immobile per vizi della cosa venduta, la tutela del compratore presuppone la tempestiva denuncia dei vizi e il rispetto del termine annuale per l'azione; in mancanza, la domanda è soggetta a rigetto o comunque le relative eccezioni di decadenza e prescrizione sono decisive.
  • La disciplina dell'art. 1669 c.c. richiede la prova di gravi difetti dell'edificio o di pericolo di rovina; se la consulenza tecnica esclude carenze strutturali e rischio per la stabilità o l'abitabilità, la norma non è applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareVizi dell'immobile
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

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