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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27759/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per truffa aggravata disposta dalla Corte d'appello di Torino, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.: contestano la valutazione logico-indiziaria che avrebbe attribuito loro la disponibilità dell'utenza telefonica (intestata al Visconti) e della carta Postepay (intestata al Ferrara), l'utilizzo di tabulati telefonici senza inserimento dei decreti autorizzativi nel fascicolo dibattimentale, l'erronea valorizzazione del diritto al silenzio e la carenza di prova che li colleghi consapevolmente alla truffa; inoltre impugnano la circostanza aggravante del pericolo immaginario sostenendo che le sanzioni paventate esistono nell'ordinamento e quindi non possono essere considerate "immaginarie".

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello costituisce una doppia conforme con la sentenza di primo grado e che la motivazione di merito è congrua e priva di vizi logici. Ha ritenuto sufficiente il compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dalla titolarità accertata dell'utenza e della Postepay e dagli esiti dei tabulati telefonici (il decreto autorizzativo è stato fatto riferimento in udienza dall'agente operante). Ha escluso l'inutilizzabilità dei tabulati per il mancato inserimento del decreto nel fascicolo ove non sia dedotta la loro nullità. Ha precisato che il silenzio dell'imputato non impone al giudice di verificare ipotesi alternative se l'imputato non prospetta una diversa ricostruzione e che la sentenza di patteggiamento può valere come prova ai fini del fatto e della responsabilità. Ha inoltre dichiarato generico e pertanto inammissibile il motivo relativo alla qualificazione del "pericolo immaginario". Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi dei ricorrenti manifestamente infondati o generici e quindi inammissibili.

  • art. 431, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola sull'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento; la Corte ha precisato che il mancato inserimento del decreto autorizzativo non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici, salvo che non sia dedotta la loro nullità.

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021, n. 132, conv. L. 23/11/2021, n. 178

    Norma transitoria richiamata in tema di 'dati esteriori' e degli 'altri elementi di prova' che possono corroborare conversazioni: la Corte afferma che tali elementi non sono predeterminati e possono comprendere prove dirette e indirette idonee a confermare i tabulati.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di comminare ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e ha inflitto 3.000 euro a ciascun ricorrente alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8, D.L. n. 198/2022

    Richiamate per la disciplina del contraddittorio scritto in Cassazione; i ricorsi sono stati trattati anche con contraddittorio scritto ai sensi di tali disposizioni emergenziali/ordinarie.

  • Direttiva 2016/343/UE

    Richiamata in ordine alla tutela del diritto al silenzio. La Corte ha ribadito che il silenzio è un diritto e non può essere usato come elemento di accusa, ma se l'imputato sceglie di non prospettare una versione alternativa il giudice non è tenuto a verificare ipotesi alternative inesposte.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello richiama e adotta i medesimi criteri probatori della sentenza di primo grado si configura una 'doppia conforme' che consente alla Cassazione di leggere congiuntamente le decisioni come un unico corpo motivazionale.
  • I tabulati telefonici possono essere utilizzati come prova anche se il decreto autorizzativo non è materialmente inserito nel fascicolo, salvo che non sia contestata specificamente la loro esistenza o validità; la presenza di indicazioni sul decreto in sede di indagine o in deposizione dell'agente rafforza la loro utilizzabilità.
  • Elementi probatori cosiddetti 'esteriori' (es. intestazione di utenze o carte) richiedono 'altri elementi di prova' a corrobrazione: tali elementi possono essere di natura diretta o indiretta e non sono predeterminati per legge.
  • Il diritto al silenzio non può essere interpretato come prova di colpevolezza; tuttavia se l'imputato si avvale del silenzio e non propone una versione alternativa, il giudice non è obbligato a verificare ipotesi difensive non prospettate.
  • Le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) possono avere efficacia probatoria equiparata, quanto al fatto e alla responsabilità, a una condanna pronunciata in dibattimento, salvo diversa disposizione normativa.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e argomentati: ragioni generiche o meramente assertive sulla qualificazione di elementi del reato (es. pericolo immaginario) espongono il ricorso a inammissibilità per genericità.

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