Cassazione Civile, Ordinanza n. 27222/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di due porzioni di un medesimo immobile sito in Sirolo, all'interno del Parco del Conero, effettuata in tempi diversi dallo stesso dante causa. I ricorrenti sostenevano che nell'atto di acquisto della loro porzione, stipulato nel 1986, fossero state costituite servitù reciproche di natura negativa: divieto di destinare l'intero immobile ad attività aperte al pubblico o moleste, divieto di coprire la vista mare goduta dall'appartamento al primo piano, e servitù di aria-luce, con eventuali obblighi accessori di realizzare accessi separati e protezioni. La resistente, divenuta proprietaria della porzione al piano terra nel 2007, contestava che si trattasse di servitù e affermava che vi fossero solo impegni personali o propter rem del precedente proprietario. I ricorrenti chiedevano inoltre il risarcimento dei danni per le condotte della resistente: avvio di attività turistico-ricettiva e agricola, asserita pubblicizzazione dell'immobile come bed and breakfast, movimentazione di persone e mezzi, e piantumazione di alberi alti che avrebbero ostacolato il panorama; inoltre contestavano il recesso della resistente da un accordo del 17.11.2008 che autorizzava la realizzazione di un terrazzo panoramico. In Cassazione, con sette motivi, i ricorrenti deducevano in sintesi: 1) erronea dichiarazione di giudicato sulla precedente decisione del Tribunale di Ancona relativa alla servitù di panorama; 2) violazione delle norme sulla interpretazione delle servitù e dei contratti, per aver la Corte d'appello escluso l'esistenza delle servitù prediali e qualificato il rapporto come mera obbligazione personale; 3) e 4) omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze istruttorie/CTU; 5) travisamento della CTU rispetto al danno derivante dal recesso dall'accordo del 2008; 6) e 7) erronea regolazione delle spese processuali nei confronti dei terzi chiamati e del condebitore processuale. La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la Corte d'appello fosse incorsa in un errore di percezione sul giudicato e avesse erroneamente interpretato l'atto del 1986 senza dare priorità al criterio letterale e alla comune intenzione delle parti; ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, anche per la nuova regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione. Ha ritenuto assorbiti i motivi dal terzo al settimo. La cassazione è stata disposta perché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto formato un giudicato su una precedente decisione e aveva male interpretato il titolo negoziale del 1986, non applicando correttamente i criteri di interpretazione negoziale e delle servitù prediali. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'atto costitutivo e, a valle, le domande risarcitorie e le spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che la decisione richiamata dalla Corte d'appello fosse effettivamente passata in giudicato, per non aver considerato documenti sopravvenuti e rilevanti depositati in appello.
La Corte lo richiama per qualificare come errore di percezione il mancato esame di documenti decisivi e, nei motivi sulle spese, per censurare il travisamento del contenuto delle difese e della CTU.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come base delle censure di violazione di legge relative al giudicato, all'interpretazione del titolo e alla regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per errori di percezione e travisamento probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per le censure di omesso esame di fatti decisivi, poi assorbite o accolte solo in parte nei primi due motivi.
Richiamati per la nozione e disciplina delle servitù prediali, in relazione alla qualificazione del rapporto come servitù o obbligazione personale.
Richiamati per l'interpretazione del contratto; la Corte afferma la priorità del criterio letterale e della comune intenzione delle parti.
La Corte afferma che il giudice di merito deve anzitutto valorizzare il testo negoziale e la comune intenzione delle parti, senza saltare ai criteri sussidiari.
Richiamato per ribadire che i criteri sulle servitù sono sussidiari rispetto all'interpretazione del titolo.
Richiamato nel medesimo contesto interpretativo della disciplina delle servitù.
Richiamato per il principio del minor aggravio del fondo servente e per il carattere sussidiario dei criteri speciali sulle servitù.
I documenti sopravvenuti in appello e rilevanti ai fini dell'esclusione del giudicato erano acquisibili nel giudizio di appello.
Richiamato nei motivi sulla regolazione delle spese di lite, poi assorbiti per effetto dell'accoglimento principale.
Richiamato nel processo di appello dalla resistente, che domandava il risarcimento per responsabilità aggravata; la decisione di legittimità non si pronuncia nel merito sul punto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è censurabile come errore di percezione, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la decisione di merito fondata su un presupposto fattuale inesistente o su documenti decisivi non esaminati, quando tali documenti risultino ritualmente acquisiti e idonei a incidere sulla statuizione di giudicato.
- L'accertamento dell'esistenza di una servitù deve partire dall'interpretazione del titolo secondo il criterio prioritario dell'art. 1362 c.c., valorizzando il testo complessivo e la comune intenzione delle parti; i criteri sussidiari delle norme sulle servitù non possono essere utilizzati per sostituire o correggere un titolo che già contenga indicazioni sufficienti.
- La qualificazione di una pattuizione come servitù prediale non è esclusa dalla previsione di obblighi positivi accessori, quando tali prestazioni abbiano funzione meramente strumentale e non esauriscano il contenuto del vincolo reale.
- Ai fini dell'individuazione della servitù è sufficiente che fondo dominante e fondo servente siano desumibili dal contesto dell'atto costitutivo; la mancata menzione espressa non impedisce il riconoscimento del diritto se il titolo consente comunque di identificarli.
- Se l'accoglimento del ricorso principale impone un nuovo esame del titolo costitutivo e della situazione giuridica di base, restano assorbite le doglianze che presuppongono quell'accertamento, comprese quelle sulla prova del danno e sulla regolazione delle spese.
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