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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38545/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Le censure principali erano: (i) vizi di motivazione nella valutazione della gravità indiziaria, atteso che il Tribunale si sarebbe basato su conversazioni dalle quali non emergerebbe un significato univoco e su due incontri tra l'indagato e altri soggetti in cui non sarebbe avvenuto alcuno scambio di stupefacente; (ii) carenza di motivazione rispetto all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti e delle intercettazioni, valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità, vizio non dimostrato. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la gravità indiziaria richiamando: l'esistenza di una solida organizzazione dedita allo spaccio, il ruolo di raccordo di soggetti dell'organizzazione, la disponibilità di corrieri, canali di approvvigionamento, armi e la cessione ad Antonio Tarantini di circa 400 grammi di cocaina. Ha altresì spiegato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione in ragione della gravità della condotta, della disponibilità di droga e della contiguità dell'indagato al sodalizio e dei precedenti penali. Conseguentemente la Corte ha confermato l'assenza di vizi rilevabili in questa sede e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di Cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    Norma sostanziale penale che incrimina l'illecita detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; contestata in relazione alla qualità e quantità della droga oggetto delle indagini (cocaina, circa 400 grammi) e alla configurazione dell'accusa nei confronti del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'onere per la parte soccombente di contribuire alle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che non sussistessero motivi per esonerare il ricorrente dal pagamento della somma a titolo di ammenda.

  • Giurisprudenza di legittimità (limiti del sindacato in Cassazione sulle valutazioni probatorie)

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013; Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013

    Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; la valutazione dei fatti, delle intercettazioni e l'interpretazione delle conversazioni sono questioni di merito riservate al giudice che ha valutato le fonti di prova e non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità o irragionevolezza, profili che la Corte ha ritenuto non sussistenti nel caso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se riguarda violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è il canale per rivedere la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Le interpretazioni del contenuto delle intercettazioni e la valutazione delle conversazioni costituiscono questioni di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione le può sindacare solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per impugnare con successo la custodia cautelare occorre contestare specificamente la congruità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, dimostrando profili obiettivi di illogicità o violazioni di legge.
  • La presenza di elementi quali l'appartenenza o la contiguità ad una organizzazione dedita allo spaccio, la disponibilità di quantitativi significativi di droga, precedenti penali e ripetuti contatti comprovati con il gruppo rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione.
  • Se la difesa propone interpretazioni alternative di intercettazioni o incontri, tali ragioni devono essere sviluppate e provate in sede di merito; in cassazione è necessario evidenziare che la motivazione del giudice è manifestamente contraddittoria o priva di logica per ottenere l'accoglimento.

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