Cassazione Civile, Ordinanza n. 20200/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti, addetti alle verifiche in cantiere e inquadrati nel 6° livello del CCNL, avevano chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità speciale per il personale non soggetto a limitazione di orario (c.d. SLO), prevista dall’art. 47 CCNL, sostenendo che la voce fosse loro dovuta sia per le mansioni svolte sia perché già corrisposta per lungo tempo e poi unilateralmente soppressa dalla datrice di lavoro dopo una riorganizzazione del servizio. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che l’indennità fosse correlata a funzioni direttive specifiche (direzione tecnica o amministrativa dell’impresa o di un reparto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi) e non alle mansioni di verificatore, e che, venuto meno il presupposto organizzativo originario, la voce non fosse più dovuta. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame dei lavoratori, valorizzando la protratta corresponsione dell’indennità e i contenuti delle lettere di assunzione, ritenendo che la voce fosse entrata nel corredo retributivo individuale e non potesse essere soppressa unilateralmente. La Cassa edile ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2103 c.c. e del principio di irriducibilità della retribuzione, deducendo che l’indennità era un elemento estrinseco, collegato solo a particolari modalità di svolgimento della prestazione e quindi eliminabile al venir meno del presupposto; (2) violazione degli artt. 1321, 1362 ss. c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretato la pattuizione individuale come attribuzione stabile senza indagare la volontà delle parti e la causa concreta dell’indennità; (3) omesso esame delle contestazioni ai conteggi, motivo comunque subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché accerti la tipologia e la natura delle ragioni per cui l’indennità speciale fu pattuita individualmente e verifichi se essa fosse originariamente collegata a specifiche modalità organizzative e di svolgimento della prestazione, tali da renderla una voce estrinseca e quindi non più dovuta dopo la riorganizzazione del servizio e l’introduzione del sistema di rilevazione della presenza. Il giudice di rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro per il principio di irriducibilità della retribuzione; la Corte precisa però che tale principio non opera per compensi estrinseci, legati a particolari modalità della prestazione o a specifici disagi, che vengono meno se cessa la relativa giustificazione causale.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Norma processuale utilizzata per veicolare i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la disciplina del contratto e della volontà negoziale, da accertare nella pattuizione individuale dell’indennità.
Richiamati per i criteri di interpretazione del contratto; il giudice di rinvio deve ricostruire la volontà delle parti e la causa concreta della pattuizione dell’indennità.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e alla necessità di considerare il contenuto complessivo degli atti negoziali e delle risultanze istruttorie.
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Norma invocata per il terzo motivo relativo all’omesso esame delle contestazioni ai conteggi, poi assorbito.
art. 47 CCNL
La Corte ribadisce che la clausola collettiva si riferisce al personale direttivo propriamente detto e non coincide necessariamente con le mansioni dei verificatori; tuttavia la decisività dipende dalla causa concreta della pattuizione individuale dell’indennità.
art. 3, n. 2, r.d. n. 1955/1923
Richiamato per definire il requisito della direzione tecnica o amministrativa dell’impresa o di un reparto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, ritenuto dal Tribunale non sussistente.
Massime di principio
- Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce la soppressione di una voce solo quando essa abbia natura estrinseca, cioè sia destinata a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione o specifici disagi, e tali presupposti vengano meno per effetto di una legittima riorganizzazione.
- Quando una voce retributiva sia stata pattuita individualmente, il giudice deve accertarne la causa concreta e la volontà delle parti: se l’attribuzione era condizionata al permanere di una determinata organizzazione del lavoro, la sua cessazione non integra una modifica illegittima del trattamento economico, ma il venir meno del presupposto causale dell’attribuzione.
- La mera corresponsione continuativa di una voce in busta paga non basta, da sola, a trasformarla in un elemento retributivo intangibile: occorre verificare se essa sia collegata alla qualità professionale della mansione oppure a circostanze organizzative contingenti.
- In sede di interpretazione del contratto individuale di lavoro, il giudice deve leggere le clausole nel loro complesso e ricostruire la reale intenzione delle parti, senza fermarsi alla sola denominazione della voce o alla sua protratta erogazione nel tempo.
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