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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20200/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti, addetti alle verifiche in cantiere e inquadrati nel 6° livello del CCNL, avevano chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità speciale per il personale non soggetto a limitazione di orario (c.d. SLO), prevista dall’art. 47 CCNL, sostenendo che la voce fosse loro dovuta sia per le mansioni svolte sia perché già corrisposta per lungo tempo e poi unilateralmente soppressa dalla datrice di lavoro dopo una riorganizzazione del servizio. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che l’indennità fosse correlata a funzioni direttive specifiche (direzione tecnica o amministrativa dell’impresa o di un reparto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi) e non alle mansioni di verificatore, e che, venuto meno il presupposto organizzativo originario, la voce non fosse più dovuta. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame dei lavoratori, valorizzando la protratta corresponsione dell’indennità e i contenuti delle lettere di assunzione, ritenendo che la voce fosse entrata nel corredo retributivo individuale e non potesse essere soppressa unilateralmente. La Cassa edile ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2103 c.c. e del principio di irriducibilità della retribuzione, deducendo che l’indennità era un elemento estrinseco, collegato solo a particolari modalità di svolgimento della prestazione e quindi eliminabile al venir meno del presupposto; (2) violazione degli artt. 1321, 1362 ss. c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretato la pattuizione individuale come attribuzione stabile senza indagare la volontà delle parti e la causa concreta dell’indennità; (3) omesso esame delle contestazioni ai conteggi, motivo comunque subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché accerti la tipologia e la natura delle ragioni per cui l’indennità speciale fu pattuita individualmente e verifichi se essa fosse originariamente collegata a specifiche modalità organizzative e di svolgimento della prestazione, tali da renderla una voce estrinseca e quindi non più dovuta dopo la riorganizzazione del servizio e l’introduzione del sistema di rilevazione della presenza. Il giudice di rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato quale parametro per il principio di irriducibilità della retribuzione; la Corte precisa però che tale principio non opera per compensi estrinseci, legati a particolari modalità della prestazione o a specifici disagi, che vengono meno se cessa la relativa giustificazione causale.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per veicolare i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per la disciplina del contratto e della volontà negoziale, da accertare nella pattuizione individuale dell’indennità.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per i criteri di interpretazione del contratto; il giudice di rinvio deve ricostruire la volontà delle parti e la causa concreta della pattuizione dell’indennità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e alla necessità di considerare il contenuto complessivo degli atti negoziali e delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

    Norma invocata per il terzo motivo relativo all’omesso esame delle contestazioni ai conteggi, poi assorbito.

  • art. 47 CCNL

    La Corte ribadisce che la clausola collettiva si riferisce al personale direttivo propriamente detto e non coincide necessariamente con le mansioni dei verificatori; tuttavia la decisività dipende dalla causa concreta della pattuizione individuale dell’indennità.

  • art. 3, n. 2, r.d. n. 1955/1923

    Richiamato per definire il requisito della direzione tecnica o amministrativa dell’impresa o di un reparto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, ritenuto dal Tribunale non sussistente.

Massime di principio

  • Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce la soppressione di una voce solo quando essa abbia natura estrinseca, cioè sia destinata a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione o specifici disagi, e tali presupposti vengano meno per effetto di una legittima riorganizzazione.
  • Quando una voce retributiva sia stata pattuita individualmente, il giudice deve accertarne la causa concreta e la volontà delle parti: se l’attribuzione era condizionata al permanere di una determinata organizzazione del lavoro, la sua cessazione non integra una modifica illegittima del trattamento economico, ma il venir meno del presupposto causale dell’attribuzione.
  • La mera corresponsione continuativa di una voce in busta paga non basta, da sola, a trasformarla in un elemento retributivo intangibile: occorre verificare se essa sia collegata alla qualità professionale della mansione oppure a circostanze organizzative contingenti.
  • In sede di interpretazione del contratto individuale di lavoro, il giudice deve leggere le clausole nel loro complesso e ricostruire la reale intenzione delle parti, senza fermarsi alla sola denominazione della voce o alla sua protratta erogazione nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRMandatoImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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