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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2910 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.S. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Caserta e confermato la pretesa del Consorzio. La cartella chiedeva Euro 7.337 per contributi di bonifica e miglioramento fondiario relativi al 2007. Con cinque motivi, il ricorrente ha contestato: l’omessa pronuncia sull’inammissibilità di nuove allegazioni e documenti prodotti in appello, in violazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992; la mancata considerazione delle norme sulla pianificazione e approvazione degli interventi di bonifica; la motivazione assertiva della CTR; l’affermazione che avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di perimetrazione della contribuenza, che sosteneva non fosse documentato; e l’assenza di prova dei presupposti dell’imposizione, osservando che la presunzione del beneficio riguarda gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e non tutti quelli nel comprensorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato che il contributo era indicato nel bilancio preventivo del Consorzio e che tale bilancio non era stato impugnato: la sua definitività, secondo la Corte, impediva al contribuente di dolersi della mancata conoscenza o produzione in giudizio del provvedimento di perimetrazione, presupposto e richiamato dal bilancio. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza un esame autonomo, in conseguenza della definitività del bilancio preventivo. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR, sfavorevole al contribuente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Consorzio non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 57 e 58

    Il ricorrente li invocava per contestare l’introduzione in appello di elementi e documenti nuovi. La Corte non ha deciso nel merito tale questione: il motivo è stato rigettato perché la mancata impugnazione del bilancio preventivo definitivo precludeva la contestazione fondata sulla mancata conoscenza o produzione del provvedimento di perimetrazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni sono richiamate per individuare i vizi di violazione di legge, nullità e motivazione denunciati con i motivi di ricorso. La Corte ha rigettato il primo motivo e ha ritenuto assorbiti gli altri, senza esaminarne autonomamente i profili.

  • D.P.R. n. 11/1972

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura sulla pianificazione generale in materia di bonifica; la Corte non ne ha svolto un esame autonomo, avendo dichiarato assorbiti i motivi dal secondo in avanti.

  • L.R. n. 44/1994

    Norma invocata dal ricorrente sulla pianificazione e approvazione degli interventi di bonifica; la Corte non ne ha stabilito l’interpretazione, perché il relativo motivo è stato assorbito.

  • Art. 2967 c.c.

    Richiamato dal contribuente in relazione all’onere della prova dei presupposti oggettivi dell’imposizione e alla presunzione del beneficio. La Corte non ha deciso questa questione nel merito, dichiarando assorbito il relativo motivo.

Massime di principio

  • Secondo la decisione, quando il bilancio preventivo che indica il contributo non viene impugnato e diviene definitivo, il contribuente non può poi fondare la contestazione sulla mancata conoscenza o produzione del provvedimento di perimetrazione che quel bilancio presuppone e richiama.
  • La definitività dell’atto presupposto può rendere assorbite le contestazioni successive relative alla prova del beneficio, alla perimetrazione e alla motivazione della pretesa: tali questioni non sono state risolte nel merito da questa sentenza.
  • La decisione non afferma in via generale che ogni immobile nel comprensorio consortile sia soggetto al contributo, né chiarisce l’estensione della presunzione di beneficio: il motivo su questo punto è stato assorbito.

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