Cassazione Civile, Ordinanza n. 22066/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un trattamento di applicazione di una protesi tricologica eseguito presso un salone di parrucchiere da un professionista che collaborava con la società fornitrice delle protesi. Il cliente trattato lamentava, in particolare, la scarsa idoneità della colla fornita, la diversa tipologia di capelli/protesi rispetto a quella prescelta e la cattiva aderenza della protesi, e conveniva in giudizio la società. La società, a sua volta, chiamava in causa il parrucchiere chiedendone la manleva per una ritenuta concorsuale responsabilità. Il Tribunale aveva condannato la società e aveva dichiarato il professionista tenuto a manlevare la società per metà del danno. In appello, il professionista otteneva la riforma della sentenza con esclusione di ogni sua responsabilità. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione di legge e nullità della sentenza per erronea esclusione del rapporto fonte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tra società e professionista, nonché del diritto di rivalsa pro quota; si assumeva che il parrucchiere fosse responsabile sia contrattualmente, per non aver rispettato gli obblighi di diligenza e per aver operato prima del completamento della formazione, sia extracontrattualmente; (2) violazione di legge per mancato rilievo del requisito legale di preparazione professionale e del fatto che il mancato completamento del corso di formazione integrasse omissione colposa; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle prove, sostenendosi che la Corte d'appello non avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie che dimostravano la negligenza del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, congiuntamente esaminati, tutti e tre i motivi. Ha osservato che la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di merito motivato, ricostruendo la vicenda nel senso che il professionista si era limitato ad applicare le protesi fornite dalla società presso il salone in cui lavorava, senza che fosse emerso alcun errore nell'esecuzione della prestazione; al contrario, era emerso che le protesi inviate non corrispondevano a quelle prescelte dal cliente e che la colla fornita non era idonea all'uso, con ammissione della società circa l'errore nella tipologia di protesi inviate. I motivi di ricorso, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e della prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure formalmente ricondotte a violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo non possono essere utilizzate per ottenere un riesame del merito e della prova.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta responsabilità del professionista, ma la Corte non ne ravvisa violazione in quanto la questione ruota su un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.
Invocato come base della responsabilità extracontrattuale del professionista; la Corte esclude che la ricostruzione di merito sia censurabile nei termini dedotti.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della prospettata responsabilità, ma non oggetto di accoglimento del motivo.
Invocato dalla ricorrente in tema di riparto interno delle obbligazioni tra corresponsabili; la censura è respinta perché presuppone un diverso accertamento dei fatti.
Richiamato quale fondamento del regresso pro quota tra corresponsabili; la Corte non lo applica in senso favorevole alla ricorrente perché manca l'accertamento della responsabilità del professionista.
Invocato per la responsabilità solidale dei coobbligati per fatto illecito; la Corte lo ritiene inconferente rispetto alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'esigenza di interpretazione della disciplina professionale, ma senza incidenza sul decisum.
Richiamato quale norma sulla preparazione professionale dell'acconciatore; la Corte non ne trae un obbligo ulteriore idoneo a sovvertire l'accertamento di merito.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è inammissibilmente rivolta al merito.
Invocato per denunciare una supposta errata valutazione probatoria; la Corte ribadisce che la scelta delle prove rientra nel giudizio di merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
- La valutazione delle prove, l'individuazione delle fonti del convincimento e la prevalenza attribuita a un mezzo istruttorio rispetto a un altro spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su un accertamento fattuale preciso circa l'assenza di errore del soggetto chiamato in causa e l'addebito del danno alla parte che ha fornito beni o materiali non conformi o non idonei, i motivi che mirano a sovvertire tale ricostruzione sono infondati se non colgono la ratio decidendi.
- La responsabilità solidale o il regresso pro quota presuppongono l'accertamento della concorrente responsabilità del soggetto nei cui confronti si chiede la manleva; se tale responsabilità è esclusa in fatto, le norme sul regresso restano prive di applicazione pratica.
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