LEGGE 17 agosto 2005, n. 174
Disciplina dell'attività di acconciatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge fissa i principi fondamentali dell’attività di acconciatore, le modalità di esercizio, i requisiti per l’abilitazione professionale, le competenze regionali, le sanzioni e le norme transitorie. Si applica a tutte le imprese del settore, ovunque operino. Le vecchie norme su barbiere e parrucchiere continuano solo fino alle discipline regionali compatibili.
Disciplina dell’attività professionale di acconciatore
Disciplina dell’attività professionale di acconciatore
La legge definisce il quadro fondamentale dell’attività professionale di acconciatore, fissandone i requisiti di esercizio, le regole di accesso al mercato, le competenze regionali e il regime transitorio rispetto alla previgente disciplina su barbiere e parrucchiere.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa si applica a tutte le imprese che svolgono attività di acconciatore, sia individuali sia societarie, in qualunque luogo l’attività sia esercitata, pubblico o privato. Essa mira a garantire la libertà di iniziativa economica privata, l’omogeneità dei requisiti professionali, la parità di condizioni di accesso al mercato e la tutela dei consumatori.
Definizione dell’attività e modalità di esercizio
L’attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi finalizzati a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, inclusi i trattamenti tricologici complementari non di natura medica o sanitaria, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
L’esercizio dell’attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive. L’attività può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente o presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle regole regionali, e resta consentita nei luoghi di cura o riabilitazione, detenzione, caserme e altri luoghi convenzionati con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso l’esercizio in forma ambulante o di posteggio.
Prodotti, vendita di beni accessori e rapporti con altre attività
I trattamenti e i servizi possono essere svolti anche mediante l’applicazione di prodotti cosmetici. Alle imprese di acconciatore che vendono o cedono alla clientela prodotti cosmetici, parrucche, affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti effettuati non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998 sul commercio.
L’attività può essere svolta con l’ausilio anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale richiesta. In tal caso l’impresa può ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
L’attività di acconciatore può essere esercitata congiuntamente a quella di estetista, nella medesima sede o tramite società, purché siano posseduti i requisiti richiesti per entrambe le attività. Le imprese di acconciatura possono svolgere, oltre ai servizi tipici, solo semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.
Abilitazione professionale e responsabile tecnico
Per esercitare l’attività è necessario ottenere una specifica abilitazione professionale, previo superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto in alternativa da:
- un corso di qualificazione di due anni seguito da un corso di specializzazione prevalentemente pratico oppure da un periodo di inserimento di un anno presso un’impresa di acconciatura da svolgere entro due anni;
- un periodo di inserimento di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da svolgere entro cinque anni, e da un corso teorico; il periodo di inserimento si riduce a un anno da svolgere entro due anni se preceduto da apprendistato della durata prevista dal contratto collettivo nazionale.
Il corso teorico può essere frequentato anche durante un rapporto di lavoro. Il periodo di inserimento consiste in attività lavorativa qualificata svolta come titolare, socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, in termini equivalenti alle mansioni o al monte ore previsto dalla contrattazione collettiva.
Titoli e attestati rilasciati da corsi non autorizzati o riconosciuti da organi pubblici competenti non valgono ai fini dell’esercizio dell’attività.
Per ogni sede in cui si esercita l’attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante l’attività ed è iscritto nel REA contestualmente alla SCIA. È ammesso un responsabile tecnico temporaneo, per non più di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in caso di comprovati motivi di salute, individuato tra dipendenti, familiari coadiuvanti o collaboratori con almeno tre anni di esperienza nel settore; la sostituzione deve essere comunicata tempestivamente allo SUAP e alla camera di commercio competente.
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’attività secondo le norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
Competenze delle regioni
Le regioni disciplinano l’attività nel rispetto dei principi fondamentali statali e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni, definiscono contenuti tecnico-culturali dei corsi e modalità degli esami, individuando standard uniformi per il rilascio dei titoli abilitativi su tutto il territorio nazionale.
Le regioni possono inoltre adottare norme per favorire lo sviluppo del settore e per definire i principi delle funzioni amministrative comunali, tenendo conto del contesto sociale e urbano.
Le finalità indicate sono la valorizzazione del servizio delle imprese di acconciatura, la riqualificazione del tessuto urbano, l’equilibrato sviluppo del settore, la trasparenza delle informazioni per il consumatore, la regolazione dei requisiti di sicurezza e delle condizioni sanitarie degli addetti, e la garanzia di condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività. L’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sanzioni
Chi svolge trattamenti o servizi di acconciatura senza uno o più requisiti richiesti o in violazione delle modalità previste dalla legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 5.000 euro, secondo la procedura della legge n. 689 del 1981.
Regime transitorio e continuità delle attività pregresse
Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna disciplinate dalla legge n. 161 del 1963 assumono la denominazione di attività di acconciatore. Chi, alla data di entrata in vigore della legge, possiede già la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o per donna acquisisce di diritto la qualifica di acconciatore ed è equiparato ai soggetti abilitati.
Chi è intestatario di autorizzazioni comunali per l’esercizio di attività di parrucchiere ha diritto alla rettifica della denominazione. Dalla data di entrata in vigore della legge, le autorizzazioni comunali sono rilasciate solo per l’attività di acconciatore.
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono conseguire l’abilitazione possono, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, richiederla in considerazione dell’esperienza professionale, oppure frequentare un corso di riqualificazione, oppure sostenere l’esame previsto. Chi abbia maturato almeno tre anni di esperienza qualificata presso imprese di barbiere è ammesso all’esame dopo la frequenza del corso di riqualificazione, che può essere seguito anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
È comunque garantito a chi, alla data di entrata in vigore, possieda la qualifica di barbiere ed eserciti o abbia esercitato in passato tale attività, il diritto di svolgere l’attività di barbiere.
Rapporto con la legislazione previgente
La legge n. 161 del 1963, la legge n. 1142 del 1970 e la legge n. 735 del 1984 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate in base ai principi della presente legge. In questo senso, la disciplina previgente è destinata a operare in via transitoria fino al completamento dell’assetto regionale.
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