Cassazione Civile, Ordinanza n. 11132/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da ingiunzioni ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 emesse dall'ente di ricerca per ottenere la restituzione di somme che alcuni ex dipendenti avrebbero percepito in eccesso a titolo di trattamento di fine servizio. I lavoratori provenivano dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali e, dal 1° ottobre 2004, erano stati trasferiti alle dipendenze del CRA/CREA ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999. L'ente sosteneva che, per il calcolo del trattamento finale, dovessero essere distinti due periodi: quello precedente al trasferimento, da liquidare secondo il d.P.R. n. 1032 del 1973 (indennità di buonuscita), e quello successivo, da liquidare ex art. 13 l. n. 70 del 1975 (indennità di anzianità). In base a tale impostazione, la liquidazione unitaria effettuata avrebbe determinato un indebito da restituire. La Corte d'appello aveva invece accolto l'opposizione dei lavoratori; il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 13 l. n. 70 del 1975, dell'art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, della l. n. 544 del 1988 e del d.P.R. n. 104 del 1993, sostenendo anche l'erroneo richiamo a principi dettati per ipotesi di mobilità volontaria e la rilevanza di pareri amministrativi e della disciplina sopravvenuta sulla mobilità del personale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, nel sopprimere il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e nel trasferirlo al CRA mantenendo anzianità di servizio, profilo e livello acquisiti, configura la continuità dell'unico rapporto di lavoro. Da ciò discende che il trattamento di fine servizio deve essere liquidato unitariamente ex art. 13 l. n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo pregresso presso il Ministero e quello successivo presso il CRA/CREA. Sono state reputate non decisive le censure sulla disciplina della mobilità e sui pareri amministrativi richiamati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639 del 1910
indica il titolo delle ingiunzioni opposte dai lavoratori
la norma di riorganizzazione del settore della ricerca agricola ha previsto il trasferimento del personale al CRA con mantenimento dell'anzianità di servizio, configurando continuità del rapporto
art. 13 della legge n. 70 del 1975
si applica unitariamente al trattamento di fine servizio del personale trasferito, senza frazionare i periodi di lavoro
artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973
invocati dal ricorrente per il calcolo dell'indennità di buonuscita relativa al periodo precedente il trasferimento
legge n. 544 del 1988
richiamata dal ricorrente in materia di mobilità del personale
richiamato dal ricorrente in materia di mobilità del personale
base per la condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
norma di modifica richiamata con riferimento al contributo unificato
art. 380-bis1, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere la motivazione contestuale
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa di trasferimento del personale prevede espressamente la continuità del rapporto e il mantenimento dell'anzianità maturata, il rapporto deve considerarsi unitario anche ai fini del trattamento di fine servizio.
- In presenza di continuità normativa del rapporto, non è consentito frazionare il servizio in periodi diversi per applicare regimi previdenziali o indennitari differenti, salvo espressa previsione contraria.
- Il riconoscimento dell'anzianità di servizio trasferita si estende, in mancanza di diversa disciplina, anche alla liquidazione del trattamento finale correlato all'anzianità stessa.
- Richiami a regimi di mobilità diversi o a pareri di altre amministrazioni non sono decisivi se la fattispecie concreta è regolata da una norma speciale chiara che disciplina il trasferimento e la conservazione dell'anzianità.
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