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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05543/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un imprenditore edile per ottenere il saldo di una fattura relativa a lavori di rifacimento della copertura di un fabbricato di proprietà della controparte. Il creditore sosteneva di aver pattuito un compenso giornaliero di euro 160 e di aver lavorato per 65 giorni, con residuo ancora dovuto dopo un acconto già ricevuto. Individuava la competenza territoriale nel Tribunale di Bari, ritenendo applicabile il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria ex art. 1182 c.c. La debitrice proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale, assumendo che il credito non fosse liquido e che quindi il pagamento dovesse avvenire al domicilio del debitore. Il Tribunale accoglieva l'eccezione, dichiarava la propria incompetenza e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo inoltre che il credito non fosse sufficientemente liquido e documentato. Gli eredi del creditore proponevano regolamento di competenza denunciando la violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente confuso il tema della liquidità del credito, rilevante ai fini del forum destinatae solutionis, con questioni di prova del credito e del suo ammontare, che attengono invece al merito della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, ai fini della determinazione del foro del luogo di adempimento nelle obbligazioni pecuniarie, la liquidità sussiste quando il titolo indica l'ammontare del credito o i criteri per determinarlo senza margini di discrezionalità; nel caso concreto il rapporto dedotto si fondava su un accordo con compenso giornaliero predeterminato, sicché le contestazioni sulla durata delle prestazioni, sull'an e sul quantum dovevano essere valutate solo nel merito e non incidevano sulla competenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la competenza è stata dichiarata in favore del Tribunale di Bari, dinanzi al quale le parti sono state rimesse. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato come norma sulla competenza territoriale; la Corte lo considera nel quadro della determinazione del foro competente per l'obbligazione dedotta in giudizio

  • art. 1182 c.c.

    per le obbligazioni pecuniarie il luogo di adempimento rileva ai fini del forum destinatae solutionis quando il credito è liquido

  • art. 1182 c.c.

    invocato dalla resistente per sostenere il pagamento al domicilio del debitore, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto

  • art. 637 c.p.c.

    richiamato dalla resistente nel dedurre l'incompetenza territoriale nel procedimento monitorio

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato dalla resistente come criterio generale di competenza territoriale

  • art. 38 c.p.c.

    menzionato per affermare che il foro del consumatore non era stato tempestivamente rilevato

  • art. 38 c.p.c.

    il giudice accerta la liquidità del credito sulla base dello stato degli atti

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato anche con riferimento al rilievo officioso del foro del consumatore entro il termine previsto

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni pecuniarie, ai fini della competenza per territorio fondata sul luogo di adempimento, il credito è liquido quando il titolo ne determina l'importo oppure indica criteri oggettivi e vincolati per determinarlo, senza necessità di un ulteriore accertamento costitutivo.
  • La liquidità del credito va verificata dal giudice allo stato degli atti e serve solo per individuare il foro competente; eventuali contestazioni del debitore sull'esistenza del credito o sulla sua quantificazione attengono al merito e non spostano la competenza.
  • Quando la domanda monitoria si fonda su un accordo che prevede un compenso predeterminato per unità di tempo o di attività, il foro del luogo di adempimento può essere radicato nel luogo indicato dal creditore, se il criterio di determinazione è oggettivamente ricavabile dal titolo.
  • La mancata tempestiva eccezione o rilevazione del foro del consumatore impedisce di fondare su tale criterio la declinatoria di competenza se il termine processuale per il rilievo è decorso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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