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Sentenza

Sentenza n. 155/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Reggio Calabria dell’-OMISSIS- prot. Cat. -OMISSIS-/Area I^ Bis – Fasc. n. -OMISSIS-, impositivo del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e contestuale ordine di ritiro della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata il -OMISSIS-, notificato il 19 gennaio 2022;

Giustizia amministrativa202200139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e il contestuale ritiro della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere, lamentando illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, nonché l'assenza di idonei parametri di riferimento. Ha sostenuto che il decreto si limitasse a richiamare la proposta dei Carabinieri, precedenti giurisprudenziali e norme, fondandosi esclusivamente sul rapporto di parentela con il fratello, senza considerare la propria incensuratezza e la titolarità della licenza da molti anni. Il provvedimento traeva origine dalla circostanza che il ricorrente, fratello non convivente di una persona destinataria di un divieto di detenzione di armi, custodisse le proprie armi e munizioni nel medesimo armadietto metallico utilizzato dal fratello. Da tali elementi l'amministrazione aveva desunto un rischio di accesso alle armi da parte del fratello e, più in generale, un pericolo di abuso e una non completa affidabilità del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio e il contestuale ritiro della licenza. Il giudice ha richiamato gli artt. 11, comma 3, 39 e 43, comma 2, TULPS, dai quali deriva che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate e che il Prefetto può vietare la detenzione delle armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne o non offra affidamento di non farlo. La valutazione prefettizia è stata ritenuta ragionevole e logicamente fondata sulla custodia delle armi dei due fratelli nel medesimo armadietto e sul conseguente rischio che le armi entrassero nella disponibilità del fratello destinatario del divieto. Il TAR ha qualificato tale valutazione come giudizio predittivo e ampiamente discrezionale di affidabilità e pericolosità, nel quale possono assumere rilievo anche vicende personali non penalmente rilevanti. Ha inoltre affermato che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza non è sostitutivo, ma riguarda soltanto errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, non riscontrati nel caso concreto. L'istruttoria è stata ritenuta completa e la motivazione immune da vizi logici. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    Consente la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano meno le condizioni richieste o emergano circostanze che avrebbero giustificato il diniego originario.

  • art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi sulla base di una valutazione prognostica circa la capacità del soggetto di abusarne.

  • art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Legittima il diniego o il ritiro della licenza quando l'interessato non offra adeguato affidamento di non abusare delle armi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il Prefetto può vietare la detenzione di armi e ritirare le relative autorizzazioni anche in assenza di condanne o reati commessi dal titolare, quando elementi concreti consentano di formulare un giudizio prognostico di possibile abuso o di insufficiente affidabilità.
  • Nella valutazione dell'affidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi possono assumere rilievo anche vicende e situazioni personali non penalmente rilevanti, purché concretamente accertate e idonee a evidenziare un rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La custodia delle armi del titolare nello stesso armadietto utilizzato da un familiare destinatario di un divieto di detenzione può costituire elemento sufficiente, se adeguatamente valorizzato, per ritenere sussistente il pericolo che le armi entrino nella disponibilità del familiare e siano abusate.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prognostiche dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non può essere sostitutivo e resta limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
  • Poiché la detenzione e l'uso delle armi sono considerati attività eccezionali rispetto alle prevalenti esigenze di incolumità collettiva, l'autorizzazione presuppone che l'interessato offra garanzie particolarmente rigorose di affidabilità e assenza di elementi negativi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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