Cassazione Penale, Sentenza n. 29501/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 20/07/2022 della Corte di Appello di Torino che confermava la condanna per rapina pluriaggravata. Il ricorrente deduceva: 1) manifesta illogicità e apparente motivazione nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa e travisamento dei fatti, evidenziando come l'unico elemento favorevole fosse che l'imputato non venne trovato in possesso dell'oggetto materiale della rapina; 2) inosservanza degli artt. 512, comma 1, e 526 c.p.p., per la lettura in dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da Manneh Yahya senza che ricorressero i presupposti della "impossibilità di ripetizione" derivante da fatti o circostanze imprevedibili e senza documentazione di tentativi di reperire il dichiarante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. La cassazione ha rilevato che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine all'elemento essenziale richiesto dall'art. 512 c.p.p., ossia la prevedibilità o imprevedibilità dell'irreperibilità del testimone, valutata ex ante sulla base delle conoscenze concrete disponibili. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 512, comma 1, cod. proc. pen.
lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione: il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti ... quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'imprevedibilità dell'impossibilità di ripetizione va valutata ex ante sulla base delle conoscenze concrete disponibili fino al termine per chiedere l'incidente probatorio; l'omessa motivazione su tale requisito costituisce vizio che giustifica l'annullamento.
art. 526 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato la violazione di questa norma a sostegno dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali per mancata verifica dei requisiti; dal testo della sentenza di cassazione non emerge una decisione autonoma su questo punto, poiché il vizio decisivo individuato riguarda l'omessa motivazione sull'art. 512, rimandando al giudice del rinvio la valutazione complessiva del materiale probatorio.
Massime di principio
- La lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 c.p.p. richiede che l'impossibilità di ripetizione sia stata imprevedibile; tale imprevedibilità si valuta ex ante con le conoscenze concrete disponibili al momento utile.
- L'omessa motivazione del giudice sulla prevedibilità/imprevedibilità dell'irreperibilità del dichiarante costituisce vizio di motivazione rilevante e può determinare l'annullamento con rinvio.
- In sede di rinvio il giudice dovrà riesaminare la legittimità dell'utilizzo delle dichiarazioni lette e l'incidenza di tali dichiarazioni sul giudizio complessivo di colpevolezza, eventualmente escludendole o rivedendone il valore probatorio.
- La mera mancanza del possesso materiale degli oggetti contestati (dato favorevole all'imputato) non esclude automaticamente la condanna se la testimonianza della vittima risulta credibile; tuttavia la valutazione della credibilità deve essere adeguatamente e logicamente motivata.
- Le parti che contestano l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali dovrebbero documentare i tentativi di reperire il dichiarante e le circostanze che giustificano l'impossibilità di fargli rendere testimonianza in dibattimento.
Testo integrale
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