Cassazione Civile, Ordinanza n. 26423/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina il merito dei tre motivi di ricorso perché rileva l'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della legge n. 197 del 2022, art. 1, commi 186 e seguenti, presentata dalla contribuente e seguita dal pagamento delle somme dovute per ciascun atto impugnato. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da separati avvisi di accertamento e da un atto di contestazione sanzionatoria emessi per l'anno d'imposta 2011 nei confronti della stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa estera. L'Ufficio contestava: da un lato, una pretesa sottocapitalizzazione della stabile organizzazione, dalla quale derivava un maggior ammontare di interessi attivi non contabilizzati, con recupero di maggior IRES e IRAP; dall'altro, il regime di esenzione IVA applicato alle cosiddette "commissioni di delega" percepite in operazioni assicurative gestite in coassicurazione, con rideterminazione di IVA dovuta e irrogazione di sanzione per mancata regolarizzazione di fatture ricevute in qualità di "delegante". La contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in primo grado e il rigetto dell'appello in CTR; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la parte resistente ha aderito alla definizione agevolata della controversia versando gli importi dovuti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
udienza pubblica del 27 aprile 2023 svolta ai sensi della norma
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in udienza con modalità previste dal periodo emergenziale
legge 18 dicembre 2020, n. 176
convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
legge di conversione del decreto-legge richiamato per la disciplina dell'udienza
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
sanzione pari ad € 3.312,00
base normativa della sanzione irrogata per la mancata regolarizzazione di fatture relative a operazioni ritenute imponibili
art. 1, comma 186 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197
definizione agevolata della controversia
consente l'estinzione del giudizio quando la parte aderente presenta istanza e versa gli importi dovuti per gli atti controversi
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il versamento integrale delle somme dovute per gli atti impugnati determinano l'estinzione del giudizio, anche in cassazione, senza necessità di pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
- Quando interviene la definizione agevolata della controversia tributaria nel corso del giudizio di legittimità, la Corte dichiara l'estinzione del processo e regola le spese ponendole a carico di chi le ha anticipate.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione sul fondamento della pretesa fiscale e rende irrilevante l'esame dei motivi di ricorso proposti dall'amministrazione finanziaria.
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