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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26423/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina il merito dei tre motivi di ricorso perché rileva l'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della legge n. 197 del 2022, art. 1, commi 186 e seguenti, presentata dalla contribuente e seguita dal pagamento delle somme dovute per ciascun atto impugnato. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da separati avvisi di accertamento e da un atto di contestazione sanzionatoria emessi per l'anno d'imposta 2011 nei confronti della stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa estera. L'Ufficio contestava: da un lato, una pretesa sottocapitalizzazione della stabile organizzazione, dalla quale derivava un maggior ammontare di interessi attivi non contabilizzati, con recupero di maggior IRES e IRAP; dall'altro, il regime di esenzione IVA applicato alle cosiddette "commissioni di delega" percepite in operazioni assicurative gestite in coassicurazione, con rideterminazione di IVA dovuta e irrogazione di sanzione per mancata regolarizzazione di fatture ricevute in qualità di "delegante". La contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in primo grado e il rigetto dell'appello in CTR; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la parte resistente ha aderito alla definizione agevolata della controversia versando gli importi dovuti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il versamento integrale delle somme dovute per gli atti impugnati determinano l'estinzione del giudizio, anche in cassazione, senza necessità di pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
  • Quando interviene la definizione agevolata della controversia tributaria nel corso del giudizio di legittimità, la Corte dichiara l'estinzione del processo e regola le spese ponendole a carico di chi le ha anticipate.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione sul fondamento della pretesa fiscale e rende irrilevante l'esame dei motivi di ricorso proposti dall'amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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