Cassazione Penale, Sentenza n. 6212/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. di Padova del 17/06/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 606 lett. c cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 309, comma 9; 292, comma 2, lett. c; 274, comma 5 e 275, comma 4 (ultima parte) c.p.p., lamentando carenza motivazionale circa l'eccezionalità delle esigenze cautelari necessarie per applicare la custodia in carcere a un ultrasettantenne e chiedendo, in subordine, la declaratoria di nullità dell'ordinanza genetica anziché la sua integrazione da parte del Tribunale
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo l'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Padova del 16/12/2024, per cui lo scopo dell'impugnazione (ottenere una misura meno afflittiva o la pronuncia sulla carenza di motivazione che giustificasse la custodia in carcere) si è già realizzato. Perciò la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze sulla motivazione e non ha aggravato di spese per la natura sopravvenuta della carenza d'interesse
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c)
Norma indicante il vizio di violazione di legge quale motivo di cassazione; la Corte non ha esaminato il vizio nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 309, comma 9 c.p.p.
Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione dell'ordinanza genetica; la Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione per ragioni di inammissibilità
art. 292, comma 2, lett. c c.p.p.
Citato come norma rilevante per la valutazione degli elementi probatori e della motivazione dell'ordinanza cautelare; non valutato nel merito dalla Corte
art. 274, comma 5 c.p.p.
Riguarda la motivazione degli atti cautelari; invocato dal ricorrente per sostenere carenza motivazionale, ma la questione è rimasta inesaminata per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 275, comma 4 (ultima parte) c.p.p.
Prevede che per l'applicazione della custodia cautelare in carcere a persone oltre i 70 anni occorra una motivazione di eccezionale rilevanza; il ricorso contestava la mancanza di tale 'di più' motivazionale, ma la Corte non ha deciso sul punto perché la misura è stata poi sostituita dagli arresti domiciliari
art. 568, comma 4 c.p.p.
Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha richiamato la nozione utilitaristica di interesse e ha ritenuto che esso sia venuto meno al momento della decisione
artt. 610, comma 5 e 611, commi 1 bis e seguenti c.p.p.
Norme procedurali sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio e sulle richieste di discussione orale; richiamate in relazione al rito adottato, ma non decisive sul merito
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione, la situazione dell'impugnante migliora (ad es. sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva), può venir meno l'interesse a proseguire il ricorso e la Corte può dichiararlo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La nozione di interesse in sede penale è utilitaristica: l'impugnazione deve potenzialmente procurare un vantaggio concreto e attuale all'impugnante anche al momento della decisione; se tale vantaggio è già conseguito o è divenuto irrilevante, il ricorso può essere dichiarato privo di interesse
- Se l'impugnazione mira esclusivamente a ottenere una misura meno afflittiva (e non a far accertare l'insussistenza degli indizi), la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare può rendere il ricorso inutile
- Per ottenere una pronuncia sulla carenza degli elementi indiziari o sulla nullità dell'atto genetico è utile che il ricorso esponga anche questi profili sostanziali, non solo la richiesta di attenuazione della misura; altrimenti il mutamento della misura può estinguere l'interesse al riesame
- Nel caso di applicazione della custodia cautelare a soggetti ultrasettantenni, è necessario che l'ordinanza contenga una motivazione specifica e di eccezionale rilevanza per giustificare la misura massima; tuttavia, se la questione non è più attuale al momento della decisione, il giudice di legittimità potrebbe non pronunciarsi sul merito
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