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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14139/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di cocaina in quantità e con modalità di conservazione e frazionamento ritenute incompatibili con l'uso esclusivamente personale. Con un unico motivo, ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme rilevanti ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe violato l'obbligo di motivazione e avrebbe irrogato una pena ritenuta 'iniqua'.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente riproduttiva delle censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione adeguata, oltre a non confrontarsi realmente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni apodittiche su un vizio motivazionale non riscontrabile. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990

    La fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente è stata già riqualificata in appello ai sensi dell'ipotesi di lieve entità, e la condanna è stata ritenuta sorretta da motivazione congrua in relazione alla destinazione non esclusivamente personale della cocaina.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso è stato formulato come deduzione di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo reiterativo censure già formulate in appello e già motivatemente respinte dal giudice di secondo grado, senza indicare specifici errori della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un vizio motivazionale deve confrontarsi in modo puntuale con l'apparato logico-argomentativo della sentenza impugnata; una contestazione meramente apodittica non integra un motivo ammissibile.
  • La censura sulla determinazione della pena o sulla pretesa iniquità del trattamento sanzionatorio non è idonea, da sola, a fondare l'annullamento se non si confronta con la motivazione esistente e con i criteri legali applicati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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