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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39091/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e determinato la pena nel minimo edittale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per falsità personale ex art. 495 c.p. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione dell'art. 133 c.p., sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato la personalità dell'imputato e avessero attribuito rilievo eccessivo alla dimensione fattuale del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché in realtà sollecitava un nuovo apprezzamento della congruità della pena, giudizio riservato al merito e insindacabile in sede di legittimità salvo arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente. Inoltre, la pena era stata già determinata nel minimo edittale, con esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche, senza che la difesa indicasse ragioni ulteriori per una riduzione.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice del falso ideologico o della falsa attestazione su identità o qualità personali; nel caso è il reato per cui era stata confermata la condanna.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per la commisurazione della pena, ma la doglianza che ne lamenta la violazione è stata ritenuta inammissibile perché mira a un nuovo giudizio di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, quando sia frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito e sorretta da motivazione non illogica, non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto o della congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Una doglianza sulla violazione dell'art. 133 c.p. è inammissibile se non indica specifici elementi trascurati dal giudice di merito idonei a fondare una riduzione ulteriore della pena rispetto a quella già irrogata.
  • Quando la pena è già stata applicata nel minimo edittale, con riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva, la difesa deve allegare puntualmente ulteriori ragioni di mitigazione, altrimenti il ricorso è destinato all'inammissibilità.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il controllo di legalità in un nuovo giudizio di merito sulla personalità del reo o sulla proporzione della pena, salvo vizi di manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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