Cassazione Civile, Ordinanza n. 13451/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Due soggetti, già dipendenti di Enel e iscritti a un Fondo gestito dall'INPS, avevano ottenuto in origine la liquidazione della pensione secondo i criteri del Fondo elettrici. Nel 2015 avevano chiesto la riliquidazione del trattamento, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562/1996, con calcolo del tetto dell'80% sulla retribuzione pensionabile determinata secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. L'INPS aveva respinto l'istanza e, nel giudizio di merito, aveva eccepito anche la decadenza. La Corte d'appello aveva escluso la decadenza ritenendo che il termine triennale introdotto nel 2011 non si applicasse alle pensioni già decorate prima del 6 luglio 2011; aveva poi riconosciuto il diritto alla riliquidazione, ma aveva negato la condanna al pagamento delle differenze per difetto di specifica prova degli importi comparativi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011, e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che il nuovo termine decadenziale dovesse applicarsi anche alle pensioni già liquidate prima dell'entrata in vigore della norma, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione innovativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta, in diritto, l'applicazione del termine decadenziale introdotto nel 2011 anche alle domande di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute, precisando però che la decorrenza del termine non poteva essere anteriore all'entrata in vigore della norma. In applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, perché riesaminasse la fattispecie alla luce del principio di diritto sulla decadenza e provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disposizione, come novellata nel 2011, introduce una decadenza triennale per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito; tale decadenza si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma decorre dall'entrata in vigore della modifica normativa se il fatto iniziale è anteriore.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011
Ha introdotto ex novo la decadenza triennale in materia di azioni relative all'adempimento di prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte o agli accessori del credito.
Richiamato dal ricorrente come regola generale di diritto transitorio, per sostenere che quando il fatto iniziale della decadenza è anteriore alla nuova norma, il termine decorre dall'entrata in vigore della disposizione innovativa.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996
Costituisce la base normativa invocata dai pensionati per la riliquidazione del trattamento e per il calcolo del tetto dell'80% della retribuzione pensionabile.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta introduce per la prima volta un termine di decadenza per una domanda giudiziale relativa a una prestazione già esistente, la disciplina si applica anche ai rapporti pendenti, ma il termine non può decorrere prima dell'entrata in vigore della norma.
- In materia di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza opera sulle differenze di rateo maturate anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale, non sull'intero diritto al ricalcolo.
- La proposizione dell'azione giudiziaria è l'atto idoneo a impedire la decadenza, quando la norma individua proprio nella domanda in giudizio l'atto da compiere nel termine.
- L'interpretazione delle norme sulla decadenza in materia previdenziale deve perseguire un equilibrio tra l'esigenza di certezza e sollecitazione dell'azione e la tutela del pensionato, evitando effetti retroattivi o integralmente ablativi del diritto alle differenze.
- Per il diritto transitorio, una modifica legislativa che introduca un nuovo termine decadenziale non può produrre effetti retroattivi tali da far maturare la decadenza prima della stessa entrata in vigore della disciplina.
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