Cassazione Civile, Ordinanza n. 11866/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e accettata dalla controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 29 marzo 2005, stipulato nell'ambito di una complessa operazione urbanistica. La società promissaria acquirente aveva versato alla controparte più acconti e caparre sul prezzo pattuito per un terreno, assumendo di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e di avere svolto tutte le attività necessarie per l'approvazione dei piani urbanistici e per l'interramento degli elettrodotti. Poiché, per ragioni asseritamente estranee alla propria sfera di azione, non si era verificata entro i termini previsti l'approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti connessi, la società dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva/condizione risolutiva prevista nel preliminare e chiedeva la restituzione delle somme versate e dei costi sostenuti, con interessi. Il convenuto contestava la domanda, eccependo anche la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza di petitum e causa petendi, e sosteneva l'infondatezza delle clausole invocate, chiedendo in via riconvenzionale l'adempimento del preliminare o, subordinatamente, la risoluzione per inadempimento della controparte. In primo grado entrambe le domande furono rigettate. In appello, invece, la Corte territoriale dichiarò l'inefficacia del preliminare per il verificarsi della condizione risolutiva e condannò l'erede della parte originaria alla restituzione delle somme e dei costi. Contro tale decisione l'erede ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
saggio di cui all’art. 1284 co. 4 c.c.
richiamato solo per la domanda di interessi formulata dalla società attrice; non vi è un'interpretazione della norma nella decisione di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 comma 3, c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non viene pronunciata condanna alle spese nei termini indicati dalla sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni sostanziali decise nei gradi di merito.
- Quando la rinuncia è intervenuta e risulta accettata, il giudizio si chiude con una pronuncia meramente processuale, senza cassazione della sentenza impugnata.
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