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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10747/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un credito derivante da un finanziamento. L’opponente sosteneva di non essere debitrice della somma ingiunta, deducendo di avere in realtà stipulato un diverso contratto di finanziamento per un importo inferiore e di avere disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la copia del contratto posto a fondamento del monitorio. In primo grado il disconoscimento fu ritenuto generico; in appello la soccombente ha insistito sulla non utilizzabilità della copia del contratto e delle lettere di accompagnamento, lamentando altresì la mancata produzione degli originali da parte della finanziaria, l’omessa ammissione di ulteriori prove, il difetto di legittimazione passiva della società per mancata notifica della cessione e l’omessa valutazione di documenti asseritamente dimostrativi del pagamento. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per avere la corte territoriale qualificato come generico il disconoscimento e per avere utilizzato atti disconosciuti senza verificazione; 2) violazione dell’art. 2719 c.c. per l’erroneo uso di copie documentali disconosciute; 3) violazione di norme processuali e costituzionali per la mancata ammissione di prove; 4) omesso esame del difetto di legittimazione passiva per mancata notifica della cessione; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sugli atti formalmente disconosciuti ma sulle sottoscrizioni non disconosciute e sulla valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il quarto e il quinto motivo non individuavano un vero "fatto storico" decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma tendevano a censurare deduzioni difensive e apprezzamenti probatori. Per effetto dell’inammissibilità di tutti i motivi, è stata confermata la decisione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento deve essere specifico; se è ritenuto generico dal giudice di merito non produce l’effetto impeditivo invocato dalla parte che lo ha formulato.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle contestazioni sulla efficacia del disconoscimento e della verificazione dei documenti.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che, a fronte del disconoscimento, sarebbe stata necessaria la verificazione; la Corte rileva però che la decisione d’appello non si è basata sui documenti disconosciuti, ma su elementi non contestati.

  • art. 2719 c.c.

    La valutazione sull’utilizzabilità delle copie documentali disconosciute è rimessa al giudice di merito, che apprezza il complesso del materiale istruttorio.

  • art. 281 c.p.c.

    Invocato per la dedotta mancata ammissione di prove, ma la censura è stata ritenuta diretta a ottenere un riesame del merito.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e alla decisione sulle prove, ma senza porre una questione di legittimità scrutinabile nel modo prospettato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze istruttorie, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’ammissibilità dei motivi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma la censura è stata considerata estranea al paradigma del vizio dedotto.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato in relazione alla mancata notifica della cessione del credito, quale fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È inammissibile quando la doglianza non investe realmente la regola di diritto applicata ma mira a una diversa ricostruzione dei fatti o del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare argomentazioni difensive, valutazioni probatorie o un diverso apprezzamento delle prove; il riferimento è coerente con i principi di Cass. S.U. nn. 8053 e 8054/2014.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il disconoscimento di un documento è inefficace se è generico; la parte deve indicare con precisione se contesta la sottoscrizione o la conformità della copia all’originale.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ma si sviluppa su un presupposto fattuale diverso da quello utilizzato dal giudice di merito.
  • La verifica dell’utilizzabilità di copie documentali e la valutazione del loro valore probatorio rientrano nel potere del giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da un nuovo apprezzamento delle prove.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione deduzioni difensive, eccezioni giuridiche o la ponderazione del materiale istruttorio.
  • Quando tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, la Corte dichiara inammissibile l’intero ricorso e regola le spese secondo soccombenza, applicando inoltre il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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