Cassazione Penale, Ordinanza n. 27067/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 27 gennaio 2025. Dal testo emerge che il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già esaminate nel merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze sono state ritenute generiche e, solo apparentemente, formulate come denuncia di errori logici o giuridici. Il ricorrente ha inoltre insistito su profili di non punibilità per particolare tenuità del fatto e su una dedotta prescrizione dei reati, ma tali censure sono state giudicate parimenti generiche e non confrontate con l'argomentazione del giudice di appello. La Corte osserva che la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello, tenuto conto di complessivi 216 giorni di sospensione e assumendo come data di consumazione più remota il 13 marzo 2017 per i capi B) e D), con termine indicato al 17 aprile 2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di quelle già esaminate e prive di un confronto effettivo con la motivazione della sentenza di merito, oltre che generiche. Ha escluso, in ogni caso, la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello, richiamando i periodi di sospensione pari a 216 giorni e la data di consumazione più remota indicata nel testo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È evocato il tema della particolare tenuità del fatto, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta generica e non confrontata con la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già affrontate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un errore logico o giuridico deve essere specifica e non meramente apparente; doglianze generiche non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata in cassazione con motivi generici o non correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La prescrizione non può essere dichiarata quando, sulla base dei periodi di sospensione e della data di consumazione più remota considerata, il termine non risulta ancora maturato al momento della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26979/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26980/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26981/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26983/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26984/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26985/2026 del 17/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →