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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05087/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'ordinanza decide su due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 febbraio 2025. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della recidiva in forma semplice, da ritenere subvalente rispetto alle attenuanti generiche già concesse. La Corte ha però rilevato che tale censura non era stata previamente proposta in appello, con conseguente inammissibilità del motivo. Il secondo ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; la doglianza è stata ritenuta meramente reiterativa di quella già svolta in appello e già disattesa dal giudice territoriale, il quale aveva valorizzato il contributo determinante dell'imputato nel mettere a disposizione la propria fotografia, poi utilizzata per falsificare una patente di guida strumentale alla commissione della truffa oggetto del capo B).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo e non devoluto in appello; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché riproduttivo di una censura già esaminata e correttamente respinta dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone non può essere riconosciuta quando il giudice di merito accerti un contributo determinante dell'imputato alla realizzazione del fatto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, in quanto dedotta solo in cassazione senza essere stata previamente prospettata in appello, non può essere esaminata come motivo nuovo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza che introduca per la prima volta una questione non dedotta con i motivi di appello, quando non risulti devoluta al giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare pedissequamente una censura già proposta in appello e motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata.
  • L'attenuante del concorso di minima importanza richiede un apporto realmente marginale alla commissione del reato; essa non è configurabile quando la decisione di merito accerti un contributo causale determinante dell'agente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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