Cassazione Penale, Ordinanza n. 03237/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 aprile 2024. Il ricorso censurava, da un lato, la valutazione di responsabilità per la cessione di cocaina, sostenendo in sostanza che il compendio probatorio fosse insufficiente o mal interpretato e che la sostanza non fosse stata sequestrata; dall'altro, deduceva che l'hashish rinvenuto fosse detenuto per uso personale e non per spaccio. Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il ricorrente contestava l'inquadramento della propria condotta, consistita nella fuga in auto con guida pericolosa, ritenendo non integrata la fattispecie penale. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito e a frammentare le risultanze probatorie già valorizzate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una censura di merito sulla consistenza e sul significato delle prove, già correttamente apprezzate dalla Corte di appello, la quale aveva valorizzato le dichiarazioni dell'acquirente, i messaggi WhatsApp relativi all'acquisto e all'appuntamento per la consegna, nonché gli accertamenti della polizia giudiziaria sul luogo dell'incontro, inclusa la presenza dell'acquirente in attesa e la fuga repentina dell'imputato. La Cassazione ha anche confermato che, ai fini della condanna per cessione di stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è necessaria la previa sottoposizione a sequestro della sostanza. Quanto all'hashish, ha rilevato che la questione dell'uso personale era già stata esaminata e disattesa con motivazione non illogica dal giudice di merito, che aveva ricondotto il possesso alla finalità di spaccio. Infine, ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta di fuga in auto come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., poiché l'imputato si era dato alla fuga con guida pericolosa per sottrarsi all'azione delle forze dell'ordine che avevano attivato segnali luminosi e sonori. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Per la condanna per cessione di stupefacente non è necessario che la sostanza sia stata sequestrata, potendo la prova della condotta derivare anche da altri elementi probatori convergenti.
Integra il reato la condotta di chi si dia alla fuga con guida pericolosa per sottrarsi alle forze dell'ordine che stiano procedendo con segnali luminosi e sonori.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una sua parcellizzazione, quando la sentenza di merito abbia già valorizzato in modo coerente e convergente più elementi indiziari o probatori.
- La prova della cessione di stupefacenti può essere desunta da un quadro indiziario composto, tra l'altro, da dichiarazioni dell'acquirente, comunicazioni tra le parti, appuntamenti per la consegna e riscontri della polizia giudiziaria, senza che sia indispensabile il sequestro della sostanza.
- La deduzione dell'uso personale della sostanza stupefacente non è idonea a superare la decisione di merito quando sia stata già motivatamente esclusa sulla base degli elementi concreti del caso.
- La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche da una fuga in auto con guida pericolosa finalizzata a sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine, purché la condotta sia connotata da una volontà oppositiva rispetto all'azione degli operanti.
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