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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45253/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso propone cinque censure principali avverso il decreto di perquisizione e sequestro e l'ordinanza di riesame: 1) radicale assenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., con richiamo alla illegittimita' del provvedimento che avrebbe richiamato per relationem un decreto non noto ad Ambrosiano; 2) mancato accertamento del nesso di pertinenzialita' tra i computer/segnali informatici sequestrati e il reato ipotizzato (artt. 147, 253, 324 c.p.p.); 3) violazione del principio di proporzionalita' e adeguatezza per l'indiscriminata acquisizione di una massa di dati senza criteri di selezione; 4) carattere esplorativo del sequestro e mancanza di puntuali finalita' probatorie e limiti temporali; 5) insufficienza del fumus per la fattispecie di evasione fiscale contestata (art. 2 d.lgs. 74/2000) e mancata indicazione di elementi indiziari specifici riferiti agli odierni ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che: il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una motivazione sufficiente e descrittiva (soggetti, ipotesi di reato, meccanismo evasionistico, periodi d'imposta, ammontare dell'IVA), cosi' come i criteri selettivi indicati (idoneita' degli apparecchi informatici a fornire documenti/comunicazioni utili per ricostruire i rapporti economici). Il Tribunale del Riesame non ha errato nell'utilizzare elementi tratti anche dal decreto di sequestro d'urgenza richiamato; la pertinenzialita' dei beni sequestrati e la proporzionalita' dell'intervento sono state valutate correttamente, e la doglianza sul carattere esplorativo e sulla mancata indicazione del termine di restituzione non ha prodotto vizio suscettibile di cassazione nella fattispecie. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e il decreto restano confermati.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte osserva che il gravame per Cassazione contro ordinanze di sequestro e' ammesso solo per violazione di legge e che vizi radicali della motivazione (totale assenza o forma indecente) possono costituire motivo di annullamento, ma nel caso concreto tale vizio non e' ravvisato.

  • art. 253 comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio. La Corte riepiloga l'interpretazione prevalente: la motivazione deve descrivere la condotta ipotizzata, ricondurla a fattispecie incriminatrice, indicare la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l'ipotesi criminosa; nel caso esaminato tali requisiti sono stati ritenuti soddisfatti.

  • art. 147 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione a perquisizione e sequestro di supporti informatici; la Corte lo considera nel quadro piu' ampio delle regole sulla pertinenzialita' e adeguatezza del sequestro e sulla valutazione dell'astratta configurabilita' del reato in sede di riesame.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente rispetto ai rimedi in sede di riesame; la Corte lo riconduce alla verifica dell'astratta configurabilita' del reato e all'idoneita' degli elementi a giustificare ulteriori indagini tramite sequestro.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al fumus del reato; la Corte valuta che, ai fini del riesame, e' richiesta l'idoneita' degli elementi a rendere utile l'espletamento di indagini ulteriori, non la valutazione di merito completa, e ritiene che tale soglia sia stata raggiunta.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale sulla fattispecie di evasione fiscale contestata (dichiarazione IVA con elementi passivi fittizi). La Corte ricorda che il decreto descriveva il meccanismo (simulazione di contratti di appalto e uso di fatture per operazioni inesistenti) e attribuiva rilevanza all'ammontare dell'IVA evasa.

  • artt. 5 lett. a) e 6 lett. a), 21 e 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

    Riferimenti alla possibile responsabilita' amministrativa degli enti; presenti nella contestazione preliminare ma la decisione della Cassazione si e' concentrata sui profili procedurali del sequestro e non sull'accertamento definitivo di responsabilita' ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Massime di principio

  • Per un decreto di sequestro probatorio la motivazione deve indicare la condotta ipotizzata, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la relazione tra beni e reato; l'assenza totale di questi elementi puo' giustificare annullamento, ma motivazioni anche sintetiche possono essere sufficienti se il nesso e' di immediata percezione.
  • In sede di riesame non e' richiesta la prova di merito: il tribunale verifica l'astratta configurabilita' del reato e l'idoneita' degli elementi offerti a giustificare ulteriori indagini che rendano necessario il sequestro.
  • Il sequestro di dispositivi informatici e' ammesso quando, per la natura dei dati, non sia possibile individuare preventivamente i soli elementi pertinenti; tuttavia l'autorita' deve indicare criteri selettivi o finalita' probatorie concrete e rispettare i principi di proporzionalita' e adeguatezza.
  • La richiamata motivazione per relationem e' ammissibile se l'atto richiamato contiene elementi integrativi e se la parte puo' comunque esercitare le facolta' difensive; il pregiudizio concreto derivante da una tardiva ostensione e' un elemento che il ricorrente deve dimostrare.
  • La mancata indicazione di un termine esplicito per la restituzione dei supporti non e' automaticamente viziante: l'interessato resta peraltro titolato a chiedere la restituzione e a esperire i rimedi disponibili se la conservazione si protrae oltre il tempo necessario.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro di massa di dati bisogna contestare specificamente la mancanza di criteri di selezione e dimostrare l'insussistenza del nesso pertinenziale con elementi concreti, o proporre misure alternative (estrazione mirata da parte di un tecnico, ecc.).

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