Cassazione Penale, Sentenza n. 45253/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso propone cinque censure principali avverso il decreto di perquisizione e sequestro e l'ordinanza di riesame: 1) radicale assenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., con richiamo alla illegittimita' del provvedimento che avrebbe richiamato per relationem un decreto non noto ad Ambrosiano; 2) mancato accertamento del nesso di pertinenzialita' tra i computer/segnali informatici sequestrati e il reato ipotizzato (artt. 147, 253, 324 c.p.p.); 3) violazione del principio di proporzionalita' e adeguatezza per l'indiscriminata acquisizione di una massa di dati senza criteri di selezione; 4) carattere esplorativo del sequestro e mancanza di puntuali finalita' probatorie e limiti temporali; 5) insufficienza del fumus per la fattispecie di evasione fiscale contestata (art. 2 d.lgs. 74/2000) e mancata indicazione di elementi indiziari specifici riferiti agli odierni ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che: il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una motivazione sufficiente e descrittiva (soggetti, ipotesi di reato, meccanismo evasionistico, periodi d'imposta, ammontare dell'IVA), cosi' come i criteri selettivi indicati (idoneita' degli apparecchi informatici a fornire documenti/comunicazioni utili per ricostruire i rapporti economici). Il Tribunale del Riesame non ha errato nell'utilizzare elementi tratti anche dal decreto di sequestro d'urgenza richiamato; la pertinenzialita' dei beni sequestrati e la proporzionalita' dell'intervento sono state valutate correttamente, e la doglianza sul carattere esplorativo e sulla mancata indicazione del termine di restituzione non ha prodotto vizio suscettibile di cassazione nella fattispecie. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e il decreto restano confermati.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte osserva che il gravame per Cassazione contro ordinanze di sequestro e' ammesso solo per violazione di legge e che vizi radicali della motivazione (totale assenza o forma indecente) possono costituire motivo di annullamento, ma nel caso concreto tale vizio non e' ravvisato.
art. 253 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio. La Corte riepiloga l'interpretazione prevalente: la motivazione deve descrivere la condotta ipotizzata, ricondurla a fattispecie incriminatrice, indicare la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l'ipotesi criminosa; nel caso esaminato tali requisiti sono stati ritenuti soddisfatti.
Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione a perquisizione e sequestro di supporti informatici; la Corte lo considera nel quadro piu' ampio delle regole sulla pertinenzialita' e adeguatezza del sequestro e sulla valutazione dell'astratta configurabilita' del reato in sede di riesame.
Invocato dal ricorrente rispetto ai rimedi in sede di riesame; la Corte lo riconduce alla verifica dell'astratta configurabilita' del reato e all'idoneita' degli elementi a giustificare ulteriori indagini tramite sequestro.
Richiamato dal ricorrente in relazione al fumus del reato; la Corte valuta che, ai fini del riesame, e' richiesta l'idoneita' degli elementi a rendere utile l'espletamento di indagini ulteriori, non la valutazione di merito completa, e ritiene che tale soglia sia stata raggiunta.
Norma sostanziale sulla fattispecie di evasione fiscale contestata (dichiarazione IVA con elementi passivi fittizi). La Corte ricorda che il decreto descriveva il meccanismo (simulazione di contratti di appalto e uso di fatture per operazioni inesistenti) e attribuiva rilevanza all'ammontare dell'IVA evasa.
artt. 5 lett. a) e 6 lett. a), 21 e 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001
Riferimenti alla possibile responsabilita' amministrativa degli enti; presenti nella contestazione preliminare ma la decisione della Cassazione si e' concentrata sui profili procedurali del sequestro e non sull'accertamento definitivo di responsabilita' ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Massime di principio
- Per un decreto di sequestro probatorio la motivazione deve indicare la condotta ipotizzata, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la relazione tra beni e reato; l'assenza totale di questi elementi puo' giustificare annullamento, ma motivazioni anche sintetiche possono essere sufficienti se il nesso e' di immediata percezione.
- In sede di riesame non e' richiesta la prova di merito: il tribunale verifica l'astratta configurabilita' del reato e l'idoneita' degli elementi offerti a giustificare ulteriori indagini che rendano necessario il sequestro.
- Il sequestro di dispositivi informatici e' ammesso quando, per la natura dei dati, non sia possibile individuare preventivamente i soli elementi pertinenti; tuttavia l'autorita' deve indicare criteri selettivi o finalita' probatorie concrete e rispettare i principi di proporzionalita' e adeguatezza.
- La richiamata motivazione per relationem e' ammissibile se l'atto richiamato contiene elementi integrativi e se la parte puo' comunque esercitare le facolta' difensive; il pregiudizio concreto derivante da una tardiva ostensione e' un elemento che il ricorrente deve dimostrare.
- La mancata indicazione di un termine esplicito per la restituzione dei supporti non e' automaticamente viziante: l'interessato resta peraltro titolato a chiedere la restituzione e a esperire i rimedi disponibili se la conservazione si protrae oltre il tempo necessario.
- Per impugnare efficacemente un sequestro di massa di dati bisogna contestare specificamente la mancanza di criteri di selezione e dimostrare l'insussistenza del nesso pertinenziale con elementi concreti, o proporre misure alternative (estrazione mirata da parte di un tecnico, ecc.).
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