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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19600/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile di truffa consumata e tentata aggravate dalla minorata difesa (capi 1 e 2) e del reato di sostituzione di persona (capo 3). Il primo motivo deduceva errata qualificazione giuridica dei capi 1 e 2: la Corte d'appello avrebbe fondato l'aggravante esclusivamente sulla modalità di vendita a distanza tramite strumenti informatici, che secondo la novella legislativa (art. 640, comma 2-ter) costituisce una fattispecie aggravata procedibile a querela; ne consegue che, avendo la persona offesa poi rimesso la querela (01/03/2025), quei reati si estinguono. Il secondo motivo lamentava l'omessa pronuncia della Corte d'appello sul capo 3 (art. 494 c.p.) rispetto alla idoneità ingannatoria e al dolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha applicato il principio della legge piu favorevole (art. 2 c.p.) anche al regime della procedibilita e ha dichiarato che, essendo la fattispecie aggravata da intendersi procedibile a querela, la remissione della querela estingue i reati contestati ai capi 1 e 2. Ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1 e 2 e ha posto le spese relative a quei capi a carico dell'imputato. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello si fosse comunque pronunciata sul capo 3 e avesse adeguatamente valutato gli elementi (uso di falso nome, invio di un documento e creazione di account email, che indussero la vittima a trasferire denaro), confermando la responsabilita per art. 494 c.p. Per il residuo reato (capo 3) gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione della pena.

Norme richiamate

  • Legge 28 giugno 2024, n. 90 (intervento su art. 640 c.p.)

    art. 16, comma 1, lett. t), n. 1

    Ha introdotto nel secondo comma dell'art. 640 c.p. il n. 2-ter (aggravante per delitti commessi a distanza tramite strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'individuazione) e ha modificato il regime di procedibilita rendendo tale ipotesi procedibile a querela; la Corte ha ritenuto che questa novella costituisca norma piu favorevole rispetto alla precedente disciplina del regime di procedibilita

  • Art. 640 c.p.

    comma secondo, n. 2-ter; comma terzo

    La fattispecie aggravata 'a distanza tramite strumenti informatici' e' considerata autonoma rispetto all'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5; la modifica ha anche stabilito la procedibilita a querela per questa specifica aggravante

  • Art. 61, n. 5 c.p.

    Norma generale sull'aggravante della minorata difesa; la Corte osserva che il legislatore ha ora enucleato la situazione telematica come ipotesi autonoma rispetto a questo n. 5

  • Art. 2 c.p.

    Principio della applicazione della norma piu favorevole (lex mitior); la Corte ha esteso il principio anche al regime di procedibilita, per cui la modifica che rende una fattispecie procedibile a querela comporta la possibilita che la remissione di querela estingua il reato

  • Art. 494 c.p.

    Delitto di sostituzione di persona: richiede idoneita ingannatoria della condotta e dolo; la Corte territoriale ha ritenuto provati gli elementi connessi all'uso di falso nome, invio di documento e creazione di account che hanno indotto la vittima a effettuare un versamento

  • Art. 340, comma 4, c.p.p.

    Disposizione sulle spese processuali: in mancanza di diverso accordo le spese relative ai reati estinti per remissione di querela sono a carico dell'imputato; la Corte ha applicato tale norma

  • Art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamato in premessa per la modalita di decisione (assenza di trattazione orale in assenza di richiesta rituale); non influisce sul merito della decisione qui resa

  • Art. 125, comma 3 e art. 546 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nella censura sull'omessa pronuncia in appello; la Corte ha valutato che la pronuncia di merito sul capo 3 fosse invece avvenuta, per cui la doglianza e' infondata

Massime di principio

  • Se una legge successiva introduce una fattispecie aggravata procedibile a querela (o modifica il regime di procedibilita), il principio della norma piu favorevole (lex mitior) puo estendersi anche al regime di procedibilita: la remissione di querela, se valida, puo estinguere i reati procedibili a querela anche se i fatti sono anteriori alla remissione.
  • Quando la sola 'minorata difesa' invocata dal giudice risiede nella modalita telematica di contatto (art. 640, comma 2-ter), e tale fattispecie e' stata resa procedibile a querela, occorre verificare sempre se sia stata presentata e poi rimessa la querela; in caso di remissione i reati aggravati in quella forma si estinguono.
  • La riformulazione legislativa che enuclea un'aggravante specifica rispetto alla generale art. 61 n. 5 impone di distinguere attentamente la base fattuale: se il giudice ha fondato l'aggravante solo sulla modalita telematica, non si puo' presumere l'esistenza di altre condizioni di vulnerabilita della vittima.
  • Per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la prova puo' desumersi dall'insieme di atti idonei a trarre in inganno (uso di falso nome, invio di documenti non riconducibili al titolare, creazione di account che inducono ad atti di disposizione economica); l'assenza di accertamenti sulla titolarita di un account non e' sempre determinante se gli elementi probatori complessivi risultano sufficienti.
  • Sul piano processuale, la Corte di legittimita verifica se la Corte d'appello abbia effettivamente considerato e deciso le questioni dedotte in appello; l'assenza di una formula espressa non comporta automaticamente la sussistenza dell'omessa pronuncia se la motivazione dimostra la valutazione del vizio.

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