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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22544/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Udine e notificato al cittadino straniero. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il Giudice di pace di Udine ha rigettato il ricorso in riassunzione e ha regolato le spese del giudizio di rinvio. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 384 e 392 c.p.c., 91 e 92 c.p.c. e della disciplina speciale richiamata, sostenendo che il giudice di rinvio, essendo vincolato dal dictum rescindente, non poteva riesaminare liberamente i fatti né compiere una nuova valutazione complessiva della vicenda, e che comunque la motivazione sulla compensazione delle spese era errata o frutto di travisamento dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato la violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese del precedente giudizio di cassazione, lamentando che il giudice di rinvio avesse deciso solo sulle spese del rinvio e non su quelle del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il giudice di rinvio, nel caso concreto, era legittimato a riesaminare i fatti acquisiti nei limiti delle direttive impartite dalla precedente cassazione, e in ogni caso la doglianza tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento di circostanze fattuali estranee al thema decidendum del rinvio. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la statuizione sulle spese del precedente giudizio di cassazione era mancante e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte poteva decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c. Ha quindi provveduto essa stessa a regolare le spese dell'intero giudizio, disponendone la compensazione integrale in considerazione dell'esito globale della lite e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere non impugnata. Il ricorso è dunque stato accolto solo parzialmente, con decisione nel merito limitata al capo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte può inoltre decidere nel merito senza rinvio se non servono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato come norma sul giudizio di rinvio chiuso e sulla riassunzione dopo cassazione con rinvio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna e regolazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione totale o parziale delle spese, anche in caso di accoglimento parziale, purché la motivazione sia adeguata.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei vizi dedotti in cassazione per violazione di legge e omesso esame.

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008

    Norma richiamata nel primo motivo quale riferimento del giudizio in materia di protezione/espulsione, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per denunciare omessa pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al vizio denunciato per omessa decisione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustifica la decisione della Corte nel merito sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'ampiezza del potere di riesame del giudice dipende dal contenuto della sentenza di cassazione: se la cassazione è per violazione di legge il giudice è vincolato al principio di diritto; se vi sono vizi motivazionali o una cassazione mista può rivalutare i fatti già acquisiti e, nei limiti delle preclusioni, anche svolgere ulteriori accertamenti consentiti dalle direttive rescindenti.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale fattuale è inammissibile in cassazione.
  • In tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve considerare l'esito globale della lite e non frammentare la regolazione per singoli gradi, potendo compensare in tutto o in parte le spese anche se la parte sia rimasta vittoriosa in una fase e soccombente nell'esito complessivo.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, per economia processuale e ragionevole durata del processo, decidere direttamente nel merito anche sulla regolazione delle spese, evitando un rinvio meramente formale.
  • La mancanza di una pronuncia sulle spese di un precedente grado o giudizio può essere colmata dalla Corte di cassazione se la decisione dipende solo da parametri legali e dall'esito complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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