Cassazione Penale, Sentenza n. 15708/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione a fini di spaccio (circa 5 kg di marijuana, divisi in 55 panetti, contestati come ceduti a Luca Del Bufalo). Il difensore ha articolato cinque motivi: (1) nullità per mancata traduzione o mancato videocollegamento dell'indagato detenuto, che aveva richiesto di partecipare al riesame; (2) mancata valutazione da parte del Tribunale dei documenti e delle argomentazioni della difesa e presunta nullità dell'ordinanza del GIP; (3) carenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare per la mancanza di riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni di Del Bufalo; (4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'insufficienza degli elementi a sostegno del pericolo di reiterazione; (5) mancata indicazione, nell'ordinanza, del motivo per cui esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'indagato, pur avendo richiesto la traduzione o la partecipazione a distanza, è stato dichiarato assente e non è stata disposta né la traduzione né il videocollegamento. Questo errore ha determinato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza di riesame e del provvedimento conclusivo. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame dell'Aquila per il giudizio. La Corte ha considerato il primo motivo assorbente rispetto agli altri; benché la misura cautelare fosse poi stata revocata e sostituita da misura non custodiale, la nullità procedurale restava rilevante e giustificava l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
Regola il procedimento di riesame; la Corte richiama il diritto dell'indagato detenuto che ne faccia richiesta a comparire personalmente o a partecipare a distanza. L'omessa traduzione o mancata attivazione del collegamento determina nullità dell'udienza e del provvedimento.
Riguarda la partecipazione dell'imputato; la Corte considera la mancata assicurazione della partecipazione del detenuto (quando richiesta) come causa di nullità ai sensi dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Norma sulla nullità degli atti; richiamata dalla Corte per qualificare la nullità assoluta dell'udienza e del provvedimento per la mancata partecipazione dell'indagato.
Collega la nullità dell'udienza alla nullità della pronuncia; usata dalla Corte per sostenere che l'omessa partecipazione richiesta dell'indagato comporta la nullità dell'udienza camerale e dell'ordinanza.
Disposizioni sui contenuti dell'ordinanza che dispone la misura cautelare; citata nei motivi del ricorso relativi alla carenza motivazionale e all'omessa considerazione degli elementi difensivi, sebbene la Corte abbia ritenuto il primo motivo assorbente.
Richiamato per la correlazione tra l'ordinanza originaria e le misure successive: la Corte osserva che, anche se la misura custodiale è stata revocata e sostituita, il vizio procedurale nell'instaurazione del giudizio di impugnazione permane.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del testo unico stupefacenti richiamata per identificare il quadro di reato (detenzione ai fini di spaccio); la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, essendosi concentrata sulla nullità procedurale.
Norma sostanziale richiamata nella contestazione principale; citata come elemento del capo d'imputazione, ma non decisiva ai fini dell'annullamento per vizio procedurale.
Massime di principio
- Se un indagato detenuto richiede, con l'istanza di riesame o con atto tempestivo, la traduzione in udienza o la partecipazione tramite videocollegamento, il giudice deve disporre la traduzione o attivare il collegamento: la mancata disposizione comporta la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e del provvedimento camerale.
- La nullità per mancata partecipazione del detenuto è assorbente: se accertata determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata, rendendo assorbibili altri motivi di ricorso che riguardino la valutazione di merito.
- L'annullamento dell'ordinanza impugnata per nullità procedurale non implica automaticamente l'inefficacia immediata e automatica di tutte le misure conseguenti; tuttavia il difetto del contraddittorio nel giudizio di impugnazione legittima l'annullamento e la rimessione degli atti al giudice competente per un nuovo giudizio.
- La difesa deve formulare espressamente e tempestivamente la richiesta di comparizione dell'indagato detenuto (personale o a distanza) nell'istanza di riesame e, se negata, deve sollevare immediatamente l'eccezione di nullità per preservare il diritto di partecipazione.
- Anche quando la Corte decide sul primo motivo per nullità procedurale, le questioni sostanziali (es. insufficienza dei gravi indizi o inadeguatezza delle esigenze cautelari) possono essere nuovamente valutate dal tribunale del riesame nel nuovo giudizio; pertanto l'annullamento determina la riapertura del confronto sul merito in presenza del necessario contraddittorio.
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