Cassazione Penale, Ordinanza n. 06468/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia grave. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, insistendo sul contesto di conflittualità tra le parti e chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della testimonianza di un teste e l'asserita mancanza di idoneità intimidatoria della condotta. Con il terzo motivo ha dedotto l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con il quarto e quinto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio e della attendibilità dei testi, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che, ai fini del delitto di minaccia, non occorre che la vittima sia effettivamente intimidita, essendo sufficiente la potenzialità offensiva della condotta rispetto alla libertà morale del soggetto passivo. Il terzo motivo è stato ritenuto generico per difetto dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. I motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena sono stati considerati non consentiti, perché diretti a contestare valutazioni di merito fondate sulla gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve contenere una specifica indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni della censura; la genericità comporta inammissibilità del motivo.
richiamato implicitamente nella parte in cui si valuta la gravità della condotta ai fini della pena e delle attenuanti generiche.
il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una rilettura degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito, salvo che si denunci un vizio realmente riconducibile ai limiti del controllo di cassazione.
- Nel delitto di minaccia è sufficiente che la condotta, valutata nel contesto concreto, sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa; non è necessario che l'effetto intimidatorio si sia effettivamente prodotto.
- La censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che avrebbero imposto la declaratoria di non punibilità; la doglianza generica è inammissibile.
- Le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena non possono risolversi in una mera contestazione della valutazione di gravità del fatto compiuta dal giudice di merito, se questa è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
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