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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24681/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da atti di contestazione di sanzioni relativi a bollette doganali per l'importazione di chiusini e caditoie in ghisa, presentate da un centro di assistenza doganale per conto di una società importatrice. L'Ufficio doganale ha ritenuto applicabile un dazio diverso da quello dichiarato, qualificando la merce come ghisa malleabile, soggetta a un dazio del 2,7%, anziché come ghisa non malleabile, soggetta a un dazio dell'1,7%. In appello la CTR ha accolto la tesi del contribuente con motivazione estremamente sintetica e per relationem, richiamando in modo non specifico altre controversie e una CTU non identificata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme unionali e doganali sulla classificazione tariffaria della ghisa, sostenendo l'erroneità della equiparazione tra ghisa duttile e ghisa malleabile ai fini del dazio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione inesistente o apparente, poiché fondata su un generico richiamo a precedenti non specificati e a CTU non individuate, senza illustrare le censure dell'appellante né le ragioni del dissenso rispetto alla decisione di primo grado. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza; la sua violazione sussiste quando manca l'indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario impone una motivazione della sentenza che dia conto delle censure e delle ragioni della decisione; la sua violazione comporta nullità della sentenza.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza tributaria per affermare la nullità della decisione priva di adeguata motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Serve a fondare l'obbligo di esplicitazione del ragionamento decisorio, incompatibile con una motivazione meramente adesiva e non specifica.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei due motivi di ricorso, entrambi denunciati come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per affermare che il vizio di motivazione ricorre quando manca l'esplicitazione del criterio logico che ha condotto alla decisione.

  • Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio

    È invocato nel secondo motivo quale disciplina di classificazione tariffaria doganale asseritamente violata.

  • art. 20 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario)

    È richiamato quale norma sulla classificazione doganale applicabile alla merce importata.

  • allegato I al Regolamento CEE n. 2658 del 1987

    È richiamato come fonte della nomenclatura tariffaria utilizzabile per la corretta classificazione della merce.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza della CTR è nulla quando si risolve in una motivazione meramente assertiva o per relationem a precedenti non specificati, senza dar conto delle censure dell'appellante e senza spiegare le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado.
  • La mera adesione a un orientamento giurisprudenziale interno a un ufficio giudiziario, non accompagnata dall'indicazione del thema decidendum e del percorso logico-giuridico seguito, non integra una motivazione idonea a sorreggere la decisione.
  • Il vizio di motivazione sussiste anche quando la sentenza non consente di ricostruire il quadro probatorio e il ragionamento decisorio, perché manca l'esplicitazione del criterio logico che ha condotto al convincimento del giudice.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe la nullità della sentenza per difetto di motivazione, l'esame delle censure di merito sulla corretta qualificazione doganale della merce resta assorbito se la cassazione interviene per il vizio processuale della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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