Cassazione Penale, Ordinanza n. 18056/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accesso, in sede di appello, alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva: lavoro di pubblica utilità, semilibertà o detenzione domiciliare. Dal testo emerge che la richiesta era stata formulata solo nelle conclusioni scritte depositate in appello, e non già nei motivi di gravame né mediante motivi nuovi. La parte civile Consorzio di Bonifica 2 di Palermo aveva depositato comparsa conclusionale e nota spese oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.; per tale ragione non è stata riconosciuta la liquidazione delle spese in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata sostituzione della pena, perché la relativa domanda era stata proposta tardivamente: secondo la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, da coordinare con il principio devolutivo dell'art. 597, comma 1, c.p.p., il giudice di appello può pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. solo se il tema sia stato dedotto con i motivi di appello o, al più tardi, con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., quando ancora possibile. Nel caso concreto la difesa non aveva introdotto il tema nei motivi di gravame né con atti aggiuntivi, sicché le conclusioni scritte non potevano ampliare il thema decidendum. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Le spese richieste dalla parte civile non sono state liquidate per tardività del deposito.
Norme richiamate
quindici giorni prima dell'udienza
La comparsa conclusionale e la nota spese della parte civile, depositate oltre tale termine, sono tardive e non consentono la liquidazione delle spese in suo favore.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria impone che la questione relativa alle nuove pene sostitutive sia tempestivamente prospettata secondo le regole applicabili al giudizio di impugnazione.
Il principio devolutivo delimita il potere del giudice di appello ai soli temi introdotti con i motivi di impugnazione, salvo motivi nuovi tempestivi.
Le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi possono essere valutate dal giudice di appello solo se la relativa richiesta rientra nel devolutum.
I motivi nuovi possono ampliare il thema decidendum solo se presentati quando ancora processualmente possibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la richiesta di applicazione di una nuova pena sostitutiva deve essere dedotta tempestivamente nei motivi di gravame, oppure mediante motivi nuovi se ancora ammissibili; una mera formulazione nelle conclusioni scritte non è idonea ad ampliare il thema decidendum.
- La disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 va coordinata con il principio devolutivo: il giudice dell'impugnazione può pronunciarsi sulle pene sostitutive solo nei limiti delle questioni ritualmente devolute.
- Le conclusioni scritte non possono sostituire i motivi di appello o i motivi nuovi ai fini dell'estensione dell'oggetto del giudizio.
- Il deposito tardivo della comparsa conclusionale e della nota spese della parte civile oltre il termine previsto comporta il mancato riconoscimento delle spese in suo favore.
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